Aggravante per futili motivi – Mancata valutazione delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e dei fattori ambientali – Esclusione – Cass. pen., sez. I, sentenza n. 31454 del 29 marzo 2012, depositata il 1 agosto 2012.

Con sentenza n. 31454 depositata il 1 agosto 2012, la Sezione I della Corte di Cassazione affronta, tra l’altro, il tema della configurabilità dell’aggravante per futili motivi in un ambito di sproporzionata reazione aggressiva al fatto illecito della vittima.

Va premesso che il motivo (ossia la molla che induce psicologicamente ad agire) si considera ‘futile’, sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità, allorché sussiste un’enorme sproporzione tra il movente e la condotta delittuosa, nel senso che lo stimolo pare tanto lieve da risultare generalmente inidoneo a determinare il delitto. L’azione delittuosa che può scaturirne pare alla generalità dei consociati riconducibile soltanto agli istinti criminali del soggetto agente, quale scusa o pretesto.

L’analisi della Suprema Corte muove dalla pronuncia del 2 novembre 2010 della Corte d’Assise d’Appello di Milano che conferma la sentenza di condanna, emessa dopo il giudizio abbreviato dal Gup milanese per omicidio volontario di un giovane extracomunitario da parte di due persone, padre e figlio, con l’aggravante dei futili motivi.

La sentenza della Corte d’Assise ravvisa i futili motivi nella “reazione eccezionalmente violenta e sproporzionata rispetto al comportamento della persona offesa, concretizzatosi nella mera sottrazione dal bar, gestito dagli imputati, di due confezioni di biscotti ‘Ringo’ e di due barrette di cioccolato”.

La difesa esorta invece a considerare “il clima di tensione tra i soggetti protagonisti della vicenda e la serie di innumerevoli litigi e scontri che già erano intercorsi tra la coppia di condannati e la vittima extracomunitaria”.

La Corte di Cassazione, pur riconoscendo la corretta qualificazione dell’omicidio quale volontario e non preterintenzionale, nonché la fondatezza del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, co. 1 n. 5 c.p. (concorso del fatto doloso dell’offeso) e dell’attenuante della provocazione, valutata l’oggettiva e macroscopica sproporzione fra il fatto ingiusto altrui (nella fattispecie, furto di biscotti) ed il reato commesso, accoglie il ricorso per la parte del lamentato vizio di motivazione sulla ritenuta ricorrenza dei futili motivi: “il giudizio sulla futilità non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato a tutti gli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali dei soggetti giudicati, nonché del contesto sociale in cui si verificò l’evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa“.

In questo caso – prosegue la Corte – non può bastare la concretezza della irrisorietà del furto per definire futili i motivi, né la risposta estremamente violenta degli autori dell’omicidio, ma vanno analizzate ed esaminate, trattandosi di aggravante a natura soggettiva, anche le situazioni reali che già intercorrevano tra i soggetti del caso in esame.

La ricognizione della futilità del movente non avrebbe dovuto essere sganciata dal particolare contesto (prolungata attività lavorativa degli autori dell’omicidio, atteggiamento della vittima e dei suoi compagni) in cui si produsse la spinta degli imputati alla sproporzionata reazione violenta: e invece lo sfondo razziale della vicenda, nonostante l’insussistenza dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 3 D.L. n. 122 del 1993, convertito in Legge n. 205 del 1993, correttamente non contestata, giacché il reato non fu commesso per finalità di odio razziale, influisce sull’applicazione particolarmente rigorosa della circostanza dei futili motivi a rimarcare la gravità del fatto, impedendone la necessaria contestualizzazione.

Su tali basi la sentenza impugnata viene annullata con rinvio limitatamente all’aggravante del futile motivo e al trattamento sanzionatorio.

Sentenza 29 marzo – 1 agosto 2012, n.31454 – Aggravante futili motivi


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