La giunta comunale non è competente a deliberare su una procedura negoziata, perché si tratta di atto di gestione, per il quale sono competenti solo i dirigenti.
Anche in base alla legge regionale di riferimento, la trattativa privata può avvenire soltanto nei casi previsti dal r.d. 827/1924.
Non è possibile applicare alla fattispecie l’istituto della convalida, per il disposto dell’articolo 21 nonies, comma 2, della legge 241/1990.
Consiglio di Stato, Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1775, Pres. Luciano Barra Caracciolo – Est., Antonio Amicuzzi
Il caso
Un Comune, con delibera di Giunta, ha stabilito l’acquisto a trattativa privata da parte della Società X, di un battipista da neve, ad un prezzo ritenuto conveniente.
Un’altra Società, Y, ha proposto ricorso contro questa delibera, sostenendo che la Giunta comunale non era competente ad adottare l’atto, e che sarebbe stata necessaria una gara pubblica.
Il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso, con l’argomento che la delibera aveva natura di atto di indirizzo, e che – data la particolare e conveniente offerta della Società X – non era necessario procedere alla gara pubblica.
La Società Y ha proposto appello, che è stato accolto dal Consiglio di Stato.
La sentenza
I Giudici del Consiglio di Stato hanno basato la loro decisione sulle seguenti argomentazioni.
1) La delibera di Giunta impugnata non è qualificabile come atto di indirizzo, o di politica finanziaria o di natura orientativa, ma è un vero e proprio atto di gestione. L’espressione usata nella delibera: “ritenuto di esprimere (…) l’indirizzo nei riguardi del Responsabile del servizio (…)”, è imprecisa, perché la delibera comprende l’impegno di spesa, ed il Responsabile del servizio non poteva che aderire a quanto stabilito dalla Giunta. In conseguenza, questa delibera, che è un atto di gestione, non poteva essere assunta da parte della Giunta, perché essa era di competenza dei Dirigenti;
2) La delibera non è stata motivata in ordine alla scelta della trattativa privata, e tale motivazione non poteva essere integrata (come invece è avvenuto) con la motivazione espressa nella sentenza di primo grado;
3) In base alla legge regionale del Friuli – Venezia Giulia n. 12/2003, art. 4, comma 2, la scelta dei contraenti poteva avvenire con procedura negoziata soltanto se ricorrevano le circostanze di cui all’articolo 41 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, cioè soltanto in casi eccezionali, ed in presenza di specifici presupposti, la cui esistenza doveva essere provata e giustificata dall’amministrazione, il che non è avvenuto;
4) In base all’articolo 21, nonies, comma 2, della l. 241/1990, la convalida degli atti può essere effettuata se vi sono delle ragioni di interesse pubblico, ed entro un termine ragionevole. Oltre a ciò, devono essere congruamente motivate le ragioni della convalida, non essendo sufficiente l’affermazione che sussistono “ragioni di interesse pubblico”.
Valutazione della sentenza.
La sentenza è persuasiva e bene argomentata. In particolare, sono significative le argomentazioni sulla natura giuridica della delibera della Giunta, che poteva apparire (data l’imprecisa formula usata: “(…) di esprimere l’indirizzo nei riguardi del Responsabile (…)”) come atto di indirizzo, squisitamente discrezionale, implicante scelte di ampio livello. Ma l’analisi svolta dalla sentenza ha evidenziato che si trattava, in concreto, di un atto di gestione, che esulava dalla competenza della Giunta comunale, ed era invece di spettanza dei Dirigenti.
Vittorio Italia