Il ricorso proposto al G.A. da alcuni cittadini volto a contestare gli atti del procedimento elettorale “indiretto” della provincia sulla base delle nuove disposizioni ex L. n. 56-2014, è inammissibile, non rientrando nella giurisdizione amministrativa ma in quella del giudice ordinario.

Tar Campania, Salerno, sez. I, 22 maggio 2015, Presidente Urbano, Estensore Fedullo

Sentenza n. 1075-2015

Il caso

La vicenda nasce da un ricorso promosso da alcuni cittadini, contro gli atti di proclamazione dell’elezione di un presidente di provincia e del relativo consiglio, a seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni recate dalla Legge Delrio.

Ad avviso dei ricorrenti i provvedimenti impugnati, essendo attuativi di disposizioni di legge incostituzionali che hanno sancito la trasformazione degli organi di governo delle province da direttamente ad indirettamente elettivi, sono a loro volta illegittimi, alla luce:

  • del principio autonomistico che, a sensi dell’art. 114 Cost., trova la sua espressione fondamentale nella rappresentanza diretta degli elettori nelle istituzioni repubblicane;
  • del principio di rappresentatività della comunità in quanto le persone giuridiche che costituiscono la Repubblica devono rappresentare il popolo e non meri consorzi di altri enti;
  • della circostanza che, nel nuovo sistema, il presidente ed il relativo consiglio provinciale non rispondono politicamente all’assemblea che li ha eletti, determinando una recisione del legame tra l’esercizio delle funzioni amministrative e la responsabilità politica.

Ancora, il venir meno della “proprietà” delle funzioni provinciali, in quanto etero-determinate da altri enti, comporterebbe il superamento dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118 Cost. nonché la violazione dell’art. 119 della Cost. dal momento che gli organi provinciali non avrebbero più assicurata la propria autonomia di entrata e di spesa in quanto i relativi tributi sarebbero stabiliti da organi eletti da rappresentanti di altri enti.

Da ultimo sarebbe violato anche l’art. 48 Cost., poiché i cittadini maggiorenni residenti nella provincia verrebbero esclusi dal diritto di voto.

Infine, secondo i ricorrenti, la nuova forma di governo provinciale contrasta, ai sensi dell’art. 117 Cost., con il vincolo internazionale derivante dalla Carta europea dell’autonomia locale, resa esecutiva in Italia con L. n. 439-1989.

La provincia si costituisce in giudizio affermando l’inammissibilità del ricorso in quanto afferente alla giurisdizione del giudice ordinario e ravvisando la persistenza di un conflitto di interessi tra quattro ricorrenti e i restanti, uno dei quali è consigliere comunale, un altro, un candidato non eletto, ed un altro ancora, un assessore comunale.

La sentenza

Il Tar Campania, dopo aver richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, afferma che la domanda dei ricorrenti, essendo volta a lamentare la compressione operata dal legislatore del loro affermato diritto costituzionale di concorrere, nelle veste di appartenenti alla comunità provinciale, alla elezione degli amministratori della provincia, non può che afferire alla giurisdizione del giudice ordinario.

In particolare la controversia non verte sul quomodo del concreto procedimento elettorale, ma sull’an del suo svolgimento, quanto alle disposizioni sulla platea dei soggetti legittimati attivamente all’esercizio del diritto di voto e contestate nella loro legittimità costituzionale.

Peraltro, nemmeno il richiamo all’art. 129 del C.P.A. recante la disciplina processuale del giudizio su “i provvedimenti immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali…” non consentirebbe al G.A. di decidere la controversia in quanto i ricorrenti non lamentano la loro esclusione dal procedimento elettorale preparatorio, ma l’ostacolo frapposto dalle norme di cui viene predicata l’illegittimità costituzionale all’esercizio del loro libero diritto di voto.

Quanto poi agli ulteriori profili di ricorso, il collegio rileva la mancanza di connessione con la posizione giuridica di cui sono portatori i ricorrenti.

Per tutti i motivi elencati il Tar giudica il ricorso inammissibile.

La valutazione della sentenza

Per decidere la questione in esame il Tar richiama l’orientamento della Cassazione civile, Sez. Un., n. 13793 del 1° agosto 2012, secondo cui “spetta al giudice ordinario la cognizione delle controversie concernenti l’ineleggibilità, la decadenza e l’incompatibilità, in quanto volte alla tutela del diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato passivo. Né la giurisdizione del giudice ordinario incontra limitazioni o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento del consiglio sulla convalida degli eletti, o dell’atto di proclamazione o, ancora del provvedimento di decadenza, perché anche in tale ipotesi la decisione verte non sull’annullamento dell’atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente l’elettorato attivo o passivo”.

In riferimento al nuovo sistema elettorale delle province si ricorda anche la sentenza n. 2369 del 24 aprile 2015, con cui il Tar Napoli, Sez. II, ha ritenuto che la circostanza che la popolazione dei comuni commissariati non possa concorrere alle elezioni della provincia, anche se in maniera indiretta, tramite i suoi rappresentanti democraticamente eletti è fisiologica e razionale, perché legata proprio al fatto che nei comuni commissariati difettano i rappresentanti eletti dalla popolazione; e la tesi secondo cui sarebbe necessario postergare il voto della provincia a quello amministrativo dei comuni sciolti, oltre ad impingere nella discrezionalità del legislatore, non tiene conto dell’altrettanto fisiologica possibilità che uno o più dei comuni della provincia possano comunque essere sciolti, per uno qualsiasi dei motivi previsti dalla legislazione vigente, anche a breve distanza dalle elezioni amministrative, il che finirebbe per frustrare senza termine sicuro l’esigenza di un periodico, regolare e tempestivo rinnovo degli organi provinciali, a tutela della rappresentanza democratica della popolazione di tutti gli altri Comuni.

di Simonetta Fabris


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