Con riferimento all’esito del referendum del 4 dicembre 2016, le disposizioni della l. n. 56/2014 non precludomo lo svolgimento delle elezioni di secondo grado, sino a nuovi interventi che il legislatore, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, riterrà eventualmente di effettuare
Tar Calabria, sez. II, ordinanza cautelare n. 18 del 13 gennaio 2017 – Presidente Sidoti, relatore Schillaci
A margine
Alcuni Consiglieri comunali domandano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti con cui il presidente f.f. di una provincia ha indetto i comizi per le elezioni di secondo grado del presidente e del consiglio provinciale.
Il Tar rileva che le censure proposte, relative alla ritenuta illegittimità costituzionale dell’introdotto sistema di elezione indiretta (ex l. n. 56 del 2014, commi dal 54 al 79), coincidono, nella sostanza, con quelle già esaminate e ritenute infondate dalla Corte costituzionale con sentenza 26 marzo 2015, n. 50.
Detto altrimenti, il ricorso non contiene elementi nuovi da sottoporre alla Consulta ai fini di un nuovo esame della legittimità costituzionale, nemmeno a seguito dell’esito negativo del referendum del 4 dicembre 2016 sulla legge costituzionale recante “Disposizioni per i superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”.
Con la pronuncia n. 50/2015, la Corte costituzionale ha, infatti, già ritenuto che il modello di governo di secondo grado, adottato con la legge n. 56/2014, a Costituzione invariata, superasse il vaglio di costituzionalità alla luce della Carta vigente.
Parimenti insussistente è la denunciata incompatibilità della l. n. 56 con l’art. 3, co. 2, della Carta europea dell’autonomia locale, per le medesime ragioni già espresse nella citata sentenza n. 50/2015, in cui essenzialmente si fa riferimento ad un’interpretazione sostanziale della norma sovranazionale che richiede che i membri delle assemblee siano “freely elected”.
In ultima analisi, alla luce della previsione contenuta nell’art. 1, co. 51, della legge n. 56/2014, secondo cui “In attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione, le provincie sono disciplinate dalla presente legge”, il ricorso non presenta profili di sufficiente fumus boni juris, posto che la predetta disposizione non preclude l’applicazione della normativa in questione, tuttora vigente, sino a nuovi interventi che il legislatore, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, ritenesse eventualmente di effettuare.
Per le considerazioni che precedono, considerato l’interesse all’imminente svolgimento del procedimento elettorale ed alla funzionalità complessiva del sistema di governo dell’ente, il Tar respinge l’istanza cautelare.
Stefania Fabris