Un componente della Giunta comunale può essere nominato Presidente di una Commissione di gara?

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 5296 del 20 novembre 2015 Presidente FF Caringella, estensore Franconiero

La sentenza

Un’azienda ricorre in appello per contestare la composizione di una commissione di gara per l’affidamento di un appalto di lavori da parte di un comune con meno di 5.000 abitanti.

Secondo la ricorrente, il vice sindaco, già responsabile del settore lavori pubblici, ambiente ed ecologia del Comune, non avrebbe potuto essere nominato Presidente della Commissione in parola.

A margine

La socità istante ritiene che la nomina in questione sia in contrasto con i principi «in tema di separazione di attività di indirizzo e attività di gestione» e con l’art. 84, del D.Lgs n. 163/2006.

La designazione in argomento contrasterebbe, in particolare, con il divieto, contenuto nel comma 5 dell’art. 84, di nominare commissari delle procedure da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa «Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore (…) relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio».

I giudici di Palazzo Spada respingono il ricorso considerando che l’art. 53, co. 23, della L. n.  388/2000 consente ai comuni di più ridotta consistenza demografica di attribuire compiti di gestione amministrativa ai componenti dell’organo di vertice politico dell’ente.

Tale disposizione è da considerarsi norma speciale e derogatoria sia del principio di separazione tra politica e amministrazione, sancito dall’art. 107 del Tuel, che dell’art. 84 del codice dei contratti pubblici.

Si tratta, in sostanza “di una previsione che ha l’evidente scopo di assicurare la necessaria funzionalità ai comuni “polvere”, i cui organici sono privi di posizioni dirigenziali, permettendo loro di coprire le posizioni apicali all’interno della propria “micro-struttura” mediante ricorso ai componenti dell’organo di direzione politica”. 

Ne deriva che il componente della giunta, cui è attribuita la responsabilità dei servizi comunali, risulta pienamente investito delle funzioni connesse a tale attribuzione, ivi compresa quella di presidenza delle commissioni di gara per l’affidamento di contratti d’appalto da parte dell’ente, ai sensi del comma 3 dell’art. 84, nonché del comma 1, lett. a) dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000 (1).

In breve, “Il sacrificio … imposto alle ragioni di imparzialità amministrativa … perseguite dalla disposizione del codice dei contratti pubblici richiamata dalla società appellante è … pienamente giustificato da ragioni di buon andamento dell’attività amministrativa, e dunque da esigenze aventi pari rango costituzionale”.

Stefania Fabris

________________________

(1) A mente dell’art. 107 del Tuel ai dirigenti sono attribuiti «tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi», tra i quali «la presidenza delle commissioni di gara».


Stampa articolo