IN POCHE PAROLE….

Nei comuni con meno di 15.000 abitanti, il vicesindaco che non riveste la carica di consigliere comunale sostituisce il sindaco anche quale componente del consiglio.


Tar Lazio, Roma, sez. II bis, sentenza 17 marzo 2022, n. 3080 – Pres. Morabito, Est. Licheri


Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, allorché il vicesindaco sostituisca il primo cittadino in caso di sospensione di quest’ultimo dall’esercizio della funzione disposta ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, i poteri vicariali da egli esercitati non incontrano, nel vigente sistema normativo, alcuna esclusione o limitazione a particolari categorie di atti.

A margine

Alcuni consiglieri di minoranza di un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti impugnano la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 267/2000.

In particolare, a seguito di sospensione dalla carica di sindaco disposta dal Prefetto in applicazione della disciplina contenuta nell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 235/2012, le funzioni sindacali sono state svolte dal vicesindaco il quale, pur essendo stato eletto alla carica di consigliere, una volta assunta la carica vicariale ha rassegnato le proprie dimissioni dall’assemblea consiliare venendo surrogato dal primo dei non eletti.

I consiglieri ricorrenti lamentano pertanto l’illegittimità della citata deliberazione per il voto determinante del vicesindaco, non appartenente all’organo consiliare pur se investito della funzione di reggente la carica di sindaco, in quanto contrastante con le disposizioni che disciplinano la sostituzione del sindaco, i poteri del vicesindaco e la partecipazione di costui alle sedute di consiglio.

Infatti, il vigente TUEL (agli artt. 47, comma 4 e 64, comma 3), a differenza di quanto avviene nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non prevede, per gli enti in fascia demografica inferiore, un’incompatibilità tra la carica di consigliere e di assessore, rimettendo sul punto all’autonomia statutaria degli enti.

Al riguardo il Comune ha optato (art. 25 dello Statuto) per ampliare la facoltà di far parte della giunta anche ad assessori estranei al consiglio comunale avendo cura, tuttavia, di precisare che “gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto” (art. 25, ultimo periodo).

Inoltre, il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale reca una disposizione che disciplina la partecipazione dell’assessore non consigliere ai lavori dell’organo assembleare, precisando che ad esso va notificata la convocazione del consiglio, affinché egli possa parteciparvi “con funzioni di relatore con diritto d’intervento, ma senza diritto di voto” e con l’avvertenza che “la sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta” (art. 34).

Secondo i ricorrenti, il quadro normativo vigente – incluso quello derivante dall’esercizio dell’autonomia statutaria e regolamentare dell’ente – impedirebbe al vicesindaco non consigliere di partecipare all’assunzione di deliberazioni esprimendo il proprio voto, e ciò anche nell’ipotesi in cui costui, lungi dall’agire esclusivamente in veste di assessore non consigliere, intervenga ai lavori del consiglio in ragione della sostituzione del sindaco sospeso dall’esercizio delle sue funzioni.

La sentenza

Il giudice ritiene che “nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, allorché il vicesindaco sostituisca il primo cittadino in caso di sospensione di quest’ultimo dall’esercizio della funzione disposta ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, i poteri vicariali da egli esercitati non incontrano, nel vigente sistema normativo, alcuna esclusione o limitazione a particolari categorie di atti, estendendosi anche alle funzioni, spettanti al sindaco, di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale, e ciò anche nell’ipotesi in cui il vicesindaco non faccia parte del cennato organo elettivo tanto perché, sin dall’inizio, non ha mai rivestito la carica di consigliere quanto perché, come nel caso di specie, abbia successivamente rassegnato le dimissioni per divenire esclusivamente componente della giunta.

Infatti, nell’ordinamento vigente sono rinvenibili plurimi indici normativi che depongono nel senso che il meccanismo surrogatorio previsto dall’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 operi senza limitazione alcuna a particolari categorie di atti o di funzioni, e ciò è tanto più vero laddove la situazione di fatto legittimante la sostituzione si rinvenga nell’essere stato il sindaco raggiunto dalla sospensione delle funzioni prevista dall’art. 11 del d.lgs. n. 235/2012.

In questa ipotesi, la durata preventivamente non determinabile della situazione di interdizione che ha colpito il primo cittadino, in uno con l’incertezza in ordine agli esiti che detta sospensione potrà conoscere, impone di salvaguardare la continuità dell’esercizio delle funzioni sindacali evitando che le vicissitudini personali del sindaco si trasformino in una deminutio capitis dell’ente.

Né a conclusioni dissimili potrebbe pervenirsi invocando eventuali disposizioni statutarie o regolamentari che escludono la possibilità, per gli assessori non consiglieri, di esprimere il proprio voto all’interno del consiglio comunale, disposizioni che, ove presenti, si limitano a disciplinare il c.d. “diritto di tribuna” spettante agli assessori “esterni” ma che, di certo, non giustificano deroghe ad una disposizione legislativa precisa ed inequivocabile quale quella recata nell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

Infine, proprio la natura tendenzialmente non occasionale assunta dalla sostituzione vicariale nell’ipotesi di sospensione dalla carica del sindaco e la circostanza che lo statuto dell’ente abbia, nell’esercizio di una facoltà di scelta riconosciuta dalla legge, affidato la presidenza dell’assemblea ad un consigliere anziché al sindaco, sono da ritenere elementi sufficienti a scongiurare il rischio di una delega o sostituzione nelle funzioni di componente dell’assemblea elettiva.

Pertanto il ricorso è respinto.


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