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La natura del potere di scioglimento
I consigli comunali (e provinciali) devono essere sciolti allorquando emergano concreti (fattuali e non congetturali), univoci (di non ambivalente interpretabilità) e rilevanti (significativi) elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da alterare il (libero) procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa locale nonché il regolare funzionamento dei servizi locali, ovvero che risultino atti ad arrecare grave e perdurante pregiudizio alla sicurezza pubblica (art. 143, comma 1 del TUEL).
Nel vigente sistema ordinamentale, tale scioglimento si connota quale misura di carattere straordinario, che sacrifica il principio della democrazia rappresentativa a superiori ragioni di ordine pubblico, per fronteggiare un’emergenza eccezionale.
Il contesto dogmatico, quindi, è quello proprio della prevenzione (particolare ma anche generale) e non della sanzione.
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Roberto Maria Carbonara, segretario generale