IN POCHE PAROLE…

Il segretario comunale risponde per il danno causato all’ente per spese di lite, se il giudice amministrativo dichiara illegittimo il diniego a un’istanza di accesso 

Corte dei Conti– Sez. Giur. Reg. Campania – Sent. 27 febbraio 2023 n. 135 – Pres. Oricchio – Est. Pepe


E’ negligente il comportamento del Segretario comunale se, ricevuta un’istanza di accesso da parte di alcuni consiglieri, si dichiara incompetente e non la trasmette agli uffici di riferimento per la relativa evasione.

Sussiste responsabilità amministrativa per il Segretario comunale nell’ipotesi di esborso sofferto dall’Ente locale, per effetto di una pronunzia del G.A. con cui, nel dichiarare illegittimo il diniego a un’istanza di accesso agli atti, l’amministrazione comunale è stata condannata a rifondere le relative spese di lite.

LINK UTILI

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

L. 7 agosto 1990, n. 241


A margine

Il caso – La magistratura contabile Sez. Giur. per la Regione Campania è stata chiamata a pronunciarsi in relazione a un giudizio incardinato attraverso atto di citazione disposto dalla Procura regionale locale, con il quale veniva contestata e addebitata nei confronti di un Segretario comunale, la responsabilità amministrativa per il nocumento finanziario patito dall’Ente locale.

La particolare vicenda, da cui ha origine il contenzioso, si sviluppava dalla precedente richiesta di accesso ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L) inviata da alcuni consiglieri di minoranza al Segretario comunale, volta a ottenere l’esibizione di alcuni documenti in possesso dell’Ente locale, rimasta inevasa e non attuata per declaratoria di incompetenza da parte del Segretario comunale successivamente convenuto in giudizio.

La condotta contestata nella ricostruzione della Procura Contabile

La Procura erariale campana nell’articolata ricostruzione dei fatti, ha ritenuto colpevolmente connotata da una grave forma di negligenza la condotta omissiva tenuta dal Segretario comunale, essendo venuto meno quest’ultimo ai propri obblighi di servizio.

La contestazione dei giudici contabili è stata respinta dal convenuto, il quale preliminarmente ha eccepito l’insussistenza degli elementi dell’ipotizzata responsabilità, deducendo di fatto, la propria incompetenza al soddisfacimento della formulata istanza. Più precisamente il Segretario comunale attraverso la sua difesa, ha evidenziato che “i consiglieri richiedenti l’accesso, avrebbero dovuto rivolgere la relativa richiesta direttamente agli uffici in possesso della documentazione”, sottolineando in aggiunta, “l’intervenuta interruzione del nesso causale a seguito dell’autonoma scelta dell’ente locale, formalizzata a mezzo di delibera di giunta, di resistere al giudizio amministrativo di fronte al TAR, con esposizione al rischio, poi concretizzatosi, di condanna alle spese evitabile con la contumacia”.

Da segnalare come i legali del convenuto nel richiamarsi alla propria memoria difensiva, abbiano rimarcato con convinzione l’assenza di ogni profilo colposo nella condotta contestata al presunto reo erariale, avendo il segretario comunale “non già respinto la formulata richiesta di accesso, bensì demandato chiarimenti prima di declinare la propria legittimazione a provvedere, senza che ciò potesse radicare alcun legittimo affidamento in favore degli istanti i quali per contro avrebbero dovuto ritualmente trasmettere l’istanza al responsabile del servizio”.

La Sentenza

Premessa – Con riferimento alla fattispecie concreta posta all’attenzione del Collegio giudicante ed in relazione alla prospettazione dell’accusa avanzata dalla Procura Contabile nonché alle conseguenti controdeduzioni fornite dal convenuto, i giudici contabili hanno vagliato preventivamente la possibile sussistenza degli elementi strutturali su cui si declina la responsabilità amministrativa, focalizzando la loro attenzione sul potenziale pregiudizio finanziario pubblico e sul nesso eziologico con la condotta illecita.

L’inquadramento giuridico del Segretario Comunale e il rapporto di servizio con l’Ente Locale – In vero, per potere scandagliare appieno il percorso argomentativo seguito dalla magistratura contabile, occorre preliminarmente analizzare il ruolo strategico che il Segretario comunale occupa nello scacchiere di ogni Comune. Il nostro ordinamento infatti ed in particolare il comma 2 dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) dispone che “Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”.

Dall’esegesi della norma si evince che lo stesso viene considerato quale organo di vertice giuridico-amministrativo dell’Ente locale, titolare ex lege di specifici compiti e dettagliati adempimenti che lo vincolano ad un sano e corretto svolgimento degli stessi – pena la sua sottoposizione in ragione dello stretto legame instaurato con l’Ente locale di riferimento – all’azione di responsabilità amministrativa-contabile ove di questa ricorrano effettivamente i presupposti esistenti.

Sulla base di tali premesse agli occhi della magistratura contabile, non poteva che risultare evidente l’esistenza di uno stretto legame (e quindi del rapporto di servizio) tra l’Ente locale ed il convenuto chiamato in giudizio, con radicamento della giurisdizione in favore della magistratura contabile determinato “dall’inserimento di quest’ultimo nell’organizzazione complessiva dell’ente con conseguente partecipazione attiva da parte del Segretario comunale allo svolgimento di un servizio pubblico”, e cosa più importante, “al perseguimento di interessi di rilievo pubblico”.

La condotta omissiva gravemente colposa addebitabile al convenuto –  Ciò posto, per quanto concerne la valutazione dell’elemento soggettivo nonchè l’analisi del profilo della condotta omissiva posta in essere dal Segretario comunale, il Collegio giudicante, ha qualificato giuridicamente come illecito il “comportamento negligentemente serbato dal convenuto il quale, attraverso un’inescusabile condotta dilatoria ed ostruzionistica, ha vanificato l’istanza di accesso formulata da taluni consiglieri, così contravvenendo ai propri doveri d’ufficio”, ritenendo  evidente, l’antigiuridicità del contegno “gravemente colposo” tenuto dallo stesso, il quale come figura di vertice giuridico-amministrativa dell’ente, sarebbe tenuto in veste di garante, a orientare la legalità e la legittimità dell’azione amministrativa del Comune così come confermato del resto anche da “consolidata giurisprudenza formatasi sull’articolo 97 del T.U.E.L”.

Ciò che dunque i giudici contabili hanno fortemente stigmatizzato con la pronunzia in oggetto, è stata certamente la condotta omissiva tenuta dal convenuto, formalmente investito di una richiesta di esibizione documentale nell’esercizio dell’incarico ricoperto con conseguente obbligo ad evaderla, sussistendone tutti i presupposti di legge. Situazione che al più, avrebbe dovuto suggerire al Segretario comunale di attivarsi a smistare la relativa istanza agli uffici del Comune in possesso della documentazione, seguendo la prassi del relativo iter procedimentale.

La magistratura contabile campana, ha ancorato la traiettoria argomentativa motivazionale della pronuncia in oggetto per effetto del precedente giudizio a questo collegato e incardinato di fronte ai giudici amministrativi, dove il T.A.R. Campania, Sez. VI, sent. 10 luglio 2020 n. 3000, ha così statuito: “la ripartizione interna delle competenze tra i diversi uffici è normativamente indifferente per il soggetto che entra in contatto o in relazione con l’Amministrazione, intesa quale Ente ed apparato; di talché, anche al fine di non aggravare il procedimento e perseguire i principi di trasparenza, economicità, efficacia ed imparzialità dell’agere dei pubblici poteri (art. 1 L. 241/90), costituisce munus ineludibilmente gravante in capo all’ufficio compulsato – massimamente, poi, se si tratti della figura del segretario comunale – quello di trasmettere gli atti all’organo o all’ufficio competente alla trattazione ed alla adozione del provvedimento finale”.

Nel ragionamento dei giudici contabili, tali premesse non possono che trovare solide conferme, così come emerso ictu oculi nel caso concreto esaminato dal Collegio giudicante e nella decisione in oggetto, necessariamente quando il convenuto “abbia ingenerato e rafforzato nei consiglieri accedenti il ragionevole affidamento – poi tradito – in ordine alla corretta attivazione del procedimento attraverso un’apposita richiesta di integrazione, così riconoscendo la propria competenza a ricevere la formulata domanda di accesso e ad inoltrarla agli uffici preposti”.   In tal senso, come rafforzamento del percorso argomentativo offerto dalla Corte dei Conti, va aggiunto che il convenuto del resto ha omesso “di allegare e/o provare una o più esimenti in grado di scriminare l’antigiuridicità della serbata condotta, nonché di produrre documentate circostanze comprovanti un errore scusabile ostativo ad un addebito per colpa grave”.

L’accoglimento parziale delle richieste della Procura contabile: sì al danno erariale ma soltanto per le spese di lite – Infine, per quanto concerne la valutazione concreta del pregiudizio economico – patrimoniale in termini di danno arrecato dal reo erariale all’ente di appartenenza, va evidenziato come la decisione in sentenza, ha di fatto accolto soltanto in via parziale la richiesta inizialmente inoltrata dalla Procura contabile.

In particolare, seppur sufficientemente provato il danno subito dall’Ente locale, quest’ultimo è stato ritenuto causalmente ascrivibile al soggetto convenuto in giudizio soltanto in riferimento alle spese di lite corrisposte dal Comune soccombente in favore della parte vittoriosa del contenzioso amministrativo instaurato. A tal proposito affermano i giudici contabili: “la sussistenza dell’indicato nesso eziologico è ricavabile dalla circostanza che laddove il segretario comunale avesse correttamente dato seguito all’istanza di accesso ritualmente formulata, non vi sarebbe stato alcun giudizio innanzi al T.A.R., né condanna a carico del Comune, alla rifusione delle spese di lite”.

Viceversa il Collegio giudicante, ha deciso di non prendere in considerazione il secondo profilo contestato e cioè quello concernente la seconda voce di danno afferente i costi sostenuti dal Comune per la propria difesa in giudizio reclamata dalla Procura contabile, in quanto ritenuta riconducibile causalmente ed esclusivamente alla spontanea decisione dell’Ente locale (assunta peraltro previa delibera della Giunta comunale) – di resistere in giudizio con il patrocinio di un legale e di sostenerne l’onorario parcellare in ipotesi eventuale di soccombenza. A tanto perviene la pronuncia in oggetto sulla considerazione che quest’ultima decisione si configura quale “scelta autonoma rispetto al contegno ascrivibile al convenuto (l’illegittimo diniego d’accesso), ex se foriera, in via diretta ed immediata, di un’indebita spesa addebitabile all’Amministrazione e che questa avrebbe potuto, viceversa, evitare rimanendo contumace”.

Renzo Cavadi, avvocato, funzionario direttivo c/o il Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia


Stampa articolo