La spesa per l’assistente personale del disabile frequentante un istituto superiore rientra nell’ambito dell’istruzione scolastica e non in quello dei servizi sociali. E’ qualificabile, in particolare, come servizio di supporto organizzativo del servizio istruzione per gli  alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

La relativa spesa in relazione all’istruzione secondaria  compete, pertanto, alla Provincia ai sensi dell’art. 139, comma 1, del D.Lgs  n. 112 del 1998.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 23 luglio 2013, n. 3950, Pres. S. Baccarini, Est. A. Amicuzzi

Il caso

L’oggetto del giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato verte sulla qualificazione della spesa per l’assistente personale di un alunno disabile frequentante un istituto di istruzione secondaria e sulla competenza della Provincia o del Comune all’adozione di questa misura.

La Provincia di Milano, nello specifico, impugna al Consiglio di Stato la decisione del Tar Lombardia , sez. III, n. 01750/2011, ritenendo di non avere competenza in materia, in quanto il servizio di cui trattasi rientra nell’ambito della gestione dei servizi sociali di competenza comunale ai sensi dell’art. 13 del Tuel, e non in quello di supporto organizzativo scolastico di cui all’art. 39, comma 1, lett. c) del D.Lgs 112/1998.

La sentenza

Il Consiglio di Stato, con la sentenza annotata, nel confermare la decisione del giudice di prime cure, è dell’avviso che la misura in questione sia attinente piuttosto all’istruzione scolastica che ai più generali servizi sociali e alle persone, come comprovato “dall’inequivoca circostanza che essa trova fondamento e giustificazione nel Piano Educativo Individualizzato predisposto per il singolo alunno dall’istituzione scolastica“. I Giudici di Palazzo Spada ritengono, in particolare, che l’assistente personale di uno studente disabile frequentante un istituto di istruzione superiore, integri la fattispecie del servizio “di supporto organizzativo dei servisi d’istruzione per gli alunnicon handicap o situazione di svantaggio” di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 139 del D.Lgs 112/1998, attribuiti in relazione all’istruzione secondaria alle province, secondo il riparto di competenze fra gli enti locali previsto dalla stessa disposizione .

Conclusioni

La decisione del Consiglio di Stato è sicuramente condivisibile sia per quanto attiene alla qualificazione della misura (assistente personale) come servizio di supporto organizzativo del servizio istruzione, sia per quanto riguarda l’imputazione della competenza alla Provincia in relazione agli alunni disabili frequentanti gli istituti di istruzione superiore.

Anche per questa fattispecie, la giurisprudenza giunge alle stesse conclusioni cui era pervenuta qualche anno prima in materia di trasporto degli studenti svantaggiati (TAR Lombardia, Brescia n. 1414/2006; TAR Campania, Salerno, Sez. I, 22 febbraio 2006, n. 167; Tribunale di Bergamo, ord. n. 8472/2007 R.G.;  in sede consultiva  Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, deliberaz. 18 febbraio 2008, n. 5/pareri/2008, e Cons. St., Sez. I, parere 20 febbraio 2008, 213/08 ).

In quella occasione si pose lo stesso problema dell’accollo alle province di funzioni senza l’assegnazione di  risorse, in palese violazione dell’articolo 4, comma 3, lettera i), della legge 15 marzo 1997, n. 59, a mente del quale le leggi con le quali Stato o regioni conferiscono funzioni agli enti locali dovrebbero osservare, tra gli altri, “il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l’esercizio delle funzioni conferite”.

A ciò si aggiunge un paradosso: si consolidano in giurisprudenza tesi ampliative delle  funzioni provinciali proprio nel momento in cui, in sede legislativa, è in discussione il disegno di legge ordinaria “svuota poteri” delle province e  quello costituzionale per la loro abrogazione dalla Costituzione (sul punto in questa Rivista, Città metropolitane, province e unioni di comuni: il Governo rilancia nuovi – vecchi progetti di riforma).

Giuseppe Panassidi


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