IN POCHE PAROLE….
La deroga alla parità di genere nelle giunte comunali è ammessa solo se è provata l’effettiva impossibilità sulla disponibilità di persone di sesso femminile.
Tar Campania, Salerno, sez. I, sentenza 22 novembre 2021, n. 2505, Pres. Pasanisi, Est. Saporito
E’ illegittimo, per violazione dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56, il decreto sindacale di composizione della giunta comunale di un Comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, laddove l’indagine sulla disponibilità di persone di sesso femminile ad assumere l’incarico di assessore comunale sia stata limitata dal Sindaco a n. 5 concittadine a fronte di una popolazione di n. 3.900 abitanti
Nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge, la norma di cui all’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 può essere derogata solo fornendo adeguata prova.
Sono legittimati ad impugnare il decreto sindacale di nomina anche di componenti del consiglio comunale appartenenti al genere sottorappresentato nella composizione giuntale.
A margine
Le ricorrenti, cittadine elettrici e residenti di un comune, tre delle quali ricoprono anche la carica di consiglieri comunali, hanno impugnato il decreto sindacale, con il quale sono stati nominati i componenti della giunta comunale, nonché la successiva delibera di consiglio comunale con cui l’assise consiliare ha operato il controllo sulla nomina dei componenti la giunta comunale lamentando la “violazione e falsa applicazione dell’art 51 cost., degli artt. 6, comma 3, 43, comma 2, 47, commi 3 e 4 del d. lgs. n° 267/2000, dell’art 1, comma 137, della legge n° 56/2014, del d.lgs. 198/2006 e dell’art. 23 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea.
Il Comune, nel costituirsi in resistenza, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in quanto le ricorrenti, componenti della lista elettorale avversaria, non avrebbero comunque potuto aspirare alla nomina al soglio assessorile.
La sentenza – Il Collegio evidenzia che gli atti del Sindaco concernenti la nomina degli assessori, emanati in violazione della disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 137, l. n. 56 del 2014 possono essere impugnati, per lesione dello ius ad officium, anche da consiglieri del consiglio comunale appartenenti al genere sottorappresentato nella composizione giuntale, in quanto titolari dell’interesse concreto e specifico che venga assicurato il rispetto da parte del Sindaco di tutte le disposizioni normative di carattere cogente nella nomina dei componenti della Giunta.
Nel caso in cui sussista una effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge, la norma di cui all’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 può essere derogata, ma occorre tuttavia che tale impossibilità sia adeguatamente provata sulla base di un’accurata e approfondita istruttoria e altrettanto adeguatamente e puntualmente motivata con riferimento alle specifiche ragioni che non consentono di rispettare quella percentuale di rappresentanza.
Peraltro, la natura fiduciaria della carica assessorile non può giustificare la limitazione di un eventuale interpello “alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciò tanto più in considerazione del principio alla cui attuazione è finalizzata la norma in questione” (Cons. St., sez. I, 23 maggio 2018, n. 1933; Cons. St., sez. V, 3 febbraio 2016, n. 406).
Pertanto, è illegittimo, per violazione dell’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014, n. 56, il decreto sindacale di composizione della giunta comunale di un Comune con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, laddove l’indagine sulla disponibilità di persone di sesso femminile ad assumere l’incarico di assessore comunale sia stata limitata dal Sindaco a n. 5 concittadine a fronte di una popolazione di n. 3.900 abitanti (senza che venisse neanche fornito alcun elemento probatorio a supporto della circostanza che le uniche personalità femminili che avrebbero potuto ricoprire la carica assessorile fossero solo quelle che, interpellate, hanno rinunciato).
di Simonetta Fabris