La presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere al segretario ex lege dell’assemblea elettiva, concreta adeguatamente il requisito formale imposto dal comma 8 dell’art. 38 del d.lgs. n. 267/2000, il quale impone che le dimissioni debbano essere indirizzate al rispettivo consiglio.
Tar Piemonte, sezione seconda, 12 dicembre 2013, Presidente Salamone, estensore Fratamico
Il caso
Nel giugno 2013 alcuni consiglieri del Comune di Cumiana (To) presentano le proprie dimissioni dall’incarico istituzionale rivestito.
Con apposita deliberazione il consiglio comunale valuta inefficaci le suddette dimissioni poiché non conformi alle caratteristiche formali imposte dall’art. 38 del d.lgs. n. 267/2000 e, in particolare, in quanto indirizzate al segretario comunale, invece che al consiglio stesso.
Conseguentemente l’organo consiliare annulla le dimissioni in sede di autotutela e revoca le relative delibere di surroga.
Uno dei consiglieri dimissionari propone quindi ricorso al Tar Piemonte chiedendo l’annullamento di tutti gli atti adottati.
In particolare il ricorrente deduce:
- violazione di legge ed eccesso di potere, violazione o falsa interpretazione dell’art. 38, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà manifesti;
- eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà manifesti;
- eccesso di potere per sviamento.
Il Comune, costituito in giudizio, afferma l’inammissibilità del ricorso.
La sentenza
Il Tar Piemonte, anzitutto, rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso affermando l’interesse concreto ed attuale del ricorrente ad essere riconosciuto dimissionario dalla data di presentazione delle relative dimissioni, a prescindere dalla possibilità di ripresentarle nuovamente, secondo le forme opportune.
In riferimento alla presentazione delle dimissioni nella mani del segretario dell’ente, il giudice di primo grado accoglie la tesi del ricorrente rammentando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui: “la condivisibile esigenza di assicurare che la presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale sia assistita da particolari cautele anche di ordine formale non deve trovare applicazioni fattuali idonee a travalicare il generale canone di proporzionalità, ovvero tali da consentire applicazioni concrete di carattere distorto o strumentale” (Consiglio di Stato, sez. VI, 19.08.2009, n. 4982).
Ciò premesso, il collegio riafferma il ruolo del segretario comunale non solo quale segretario ex lege dell’assemblea elettiva, ma quale interfaccia istituzionale dell’intera attività del consiglio, con un’ampiezza di funzioni non passibile di interpretazioni restrittive.
Da tali assunti deriva che la presentazione delle dimissioni al segretario concreta adeguatamente il requisito formale imposto dal comma 8 dell’art. 38 del TUEL, il quale impone che le stesse siano indirizzate al rispettivo consiglio.
In sostanza, in ossequio ai canoni di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento della cosa pubblica, l’interprete deve privilegiare una lettura che, in un necessario quadro di garanzie, assicuri al contempo comportamenti responsabili e non vuotamente strumentali da parte dei rappresentanti degli organi elettivi.
Da ultimo, secondo i giudici, anche l’assunzione al protocollo, completa di timbro, classe, numero, data di presentazione e indicazione dell’unità organizzativa responsabile, attestati dallo stesso segretario, conducono a reputare validamente presentate le dimissioni.
Conseguentemente i dubbi espressi dal consiglio comunale circa le formalità prescritte dalla norma appaiono generici e non in grado di inficiare la validità delle dimissioni.
Il giudice accoglie quindi il ricorso e annulla le delibere del consiglio comunale impugnate.
La valutazione della sentenza
Con la sentenza in esame il Tar Piemonte afferma l’illegittimità della deliberazione con cui il consiglio comunale ritiene invalide le dimissioni rassegnate da alcuni consiglieri comunali, in quanto presentate nelle mani del segretario comunale, con contestuale assunzione al protocollo, anziché direttamente al consiglio comunale.
Ciò in considerazione dell’enfasi posta nel ruolo del segretario ad opera del TUEL il quale supera il modello delineato dalla l. n. 142/1990 (in cui il ruolo del segretario era limitato alla sola verbalizzazione degli atti consiliari) evidenziando il nesso funzionale che lega l’attività del segretario stesso, quale soggetto istituzionalmente deputato a svolgere funzioni consultive, referenti e di assistenza, a quella dell’organo consiliare.
In particolare, secondo i giudici, l’applicazione pratica delle disposizioni in tema di dimissioni dalla carica di consigliere non può annullare in modo ingiustificato le prerogative di altri soggetti operanti all’interno dell’ente, ignorandone in modo indebito la sfera di competenze.
In proposito va ricordato che le dimissioni e la revoca delle stesse vanno considerate correttamente presentate anche se rese al Sindaco quale presidente del consiglio, in quanto rappresentante istituzionale dell’organo stesso (Consiglio di Stato, sez. V, 17.11.2009, n. 7166).
di Simonetta Fabris