“È illegittimo il regolamento del Comune che ha stabilito che nel territorio comunale l’attività delle sale giochi può svolgersi soltanto dalle ore 10 alle ore 20”.

Tar Lombardia – Brescia, sez. II, 9 ottobre 2012, n. 1673Pres. Calderoni, Rel. Pedron.

Commento: La sentenza ha rilevato che questa drastica limitazione degli orari dell’attività di queste sale non si inquadra in una disciplina sistematica, è soltanto uno strumento espulsivo delle attività già presenti nel territorio, ed ha come risultato di incrementare il pendolarismo dei giocatori verso altri Comuni.

Vittorio Italia

Tar Lombardia – Brescia, Sez. II – sentenza 9 ottobre 2012 n. 1673


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