I consiglieri comunali non hanno il potere di sindacare gli atti e i provvedimenti della amministrazione di appartenenza se non quando sono lese le loro funzioni.

Nel caso di impugnazione di una concessione edilizia (ora permesso di costruire) ne sono legittimati solo in quanto un rapporto di vicinitas consenta l’impugnazione al pari di qualsiasi altro cittadino i cui interessi siano lesi da una edificazione ritenuta illegittima, ma non nella funzione di consigliere comunale.

Tribunale Amministrativo per la regione Autonoma Trentino Alto Adige, Sezione di Trentosentenza 11 giugno 2014, n. 227Pres. Armando  Pozzi, Est. Alma Chiettini

Il caso

In un Comune della Provincia di Trento è stata rilasciata una concessione edilizia, all’esito di un procedimento per l’autorizzazione alla deroga ai vigenti strumenti urbanistici onde consentire l’edificazione di un complesso produttivo e di sue pertinenze. Alcuni consiglieri comunali del gruppo di minoranza l’hanno impugnata per la sua ritenuta illegittimità, e con essa gli atti presupposti e conclusivi del procedimento deducendo di avere avuto lesi i loro interessi in quanto cittadini residenti.

La sentenza

Il TAR, con la sentenza qui in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso sotto un duplice profilo: quello della legittimazione dei consiglieri per gli aspetti attinenti alla loro funzione, e quello della carenza del presupposto della vicinitas che possa essere assunto a tutela di un interesse protetto, direttamente leso dalla concessione impugnata.

Il commento

Diversamente dall’esercizio del diritto di accesso agli atti dell’amministrazione di appartenenza, che non soffre di limitazioni se non in casi del tutto particolari, e che è tanto ampio da estendersi agli atti dalle società partecipate (1), il potere di sindacato incontra limiti assi ristretti, e può essere ricondotto alla sola sfera di competenze dell’organo collegiale. Occorre appunto ricordare che i relativi poteri si esprimono, per le funzioni di indirizzo e di controllo in via generale dell’attività politica e amministrativa dell’ente, nella collegialità del consiglio comunale. E’ pur vero che anche i singoli consiglieri possono interferire in queste funzioni, ma in fase conoscitiva quale è costituita dagli istituti delle interrogazioni e interpellanze, per poi confluire in una mozione, che è espressione dell’organo collegiale, se non anche in quella ipotesi, ma pur sempre in ambito collegiale, che esprime la più alta espressione dei controllo politico rappresentato dalla mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco.

Il caso deciso dalla sentenza in commento è singolare. L’impugnazione da parte di un gruppo di consiglieri comunali di una concessione edilizia che affermano ledere i loro interessi nell’ambito di un rapporto di vicinato, ha l’evidente scopo di sindacare l’operato degli uffici che l’hanno rilasciata (in ipotesi inversa si parlerebbe di eccesso di potere per sviamento). Non ravvisandosi, per le considerazioni sopra svolte, un presupposto per poter formulare censure a una concessione edilizia, non essendo ai consiglieri comunali riconosciuto il potere di sindacato, si è ripiegato su una prospettazione che di per sé sarebbe idonea: quello del vicino che si duole di una edificazione che interviene in ambito contiguo, che ha un interesse protetto per via della vicinitas. Ma neppure questo presupposto è stato correttamente invocato perché la vicinitas è stata intesa da parte dei ricorrenti in senso tanto ampio da comprendere l’intero territorio comunale con il pretesto della ridotta dimensione di esso. Talché tutti gli abitanti di questo borgo sarebbero vicini tra ciascuno di loro.

E’ pertanto condivisibile la decisione dei giudici trentini che, disatteso il preteso presupposto della legittimazione al ricorso, riconducono la funzione dei consiglieri comunali al ruolo che ad essi compete che, nel caso del sindacato degli atti della amministrazione di appartenenza, può essere svolto in limiti ben definiti, se non si vuole introdurre confusione nei ruoli e nelle funzioni, senza per questo violare le regole della democrazia.

 Mario Bassani

 Nota.-

1.- BASSANI M. Diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti delle società partecipate, in questa Rivista, 16 marzo 2013.

 


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