IN POCHE PAROLE...

Election day domenica 12 giugno: elezioni amministrative in 982 comuni (con ballottaggio il 26 giugno nei soli comuni con oltre 15 mila ab.) e in tre Regioni ad autonoma speciale ( Friuli Venezia- Giulia, Sardegna e Sicilia). Nello stesso giorno la votazione per cinque referendum abrogativi sulla giustizia. A maggio già al voto per le elezioni regionali gli elettori in Valle d’Aosta (15 maggio) e Trentino Alto – Adige (29 maggio).

Indennità più pesanti anche per i nuovi sindaci, assessori e consiglieri, ma la riforma del TUEL non decolla.


I documenti

Decreto ministeriale 31 marzo 2022 – Elezioni amministrative

Decreti del Presidente del CdM 31 marzo 2022 sui 5 referendum popolari (GU 82/222)

Istruzioni per presentazione e ammissione candidature

Vademecum ANCI – elezioni 2022


A margine

Il comunicato del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali informa:

«Il turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario, si svolgerà domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nel giorno di domenica 26 giugno 2022. Nelle medesime date si svolgeranno le elezioni amministrative nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nella Regione Autonoma della Sardegna e nella Regione Siciliana. La Regione Autonoma della Sardegna si avvarrà del Sistema informativo elettorale del Ministero dell’Interno. Nella Regione Autonoma Trentino Alto-Adige si voterà domenica 29 maggio 2022 con eventuale turno di ballottaggio per domenica 12 giugno 2022. Nella Regione Valle d’Aosta si voterà domenica 15 maggio 2022 con eventuale turno di ballottaggio per domenica 29 maggio 2022»

Elezioni amministrative

I numeri Andranno al voto 980 Comuni, di cui 143 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e 837 con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. La popolazione interessata dalle prossime elezioni amministrative è pari a 10.280.902, mentre la popolazione votante è pari a 8.932.624.  Fra i 980 comuni, 26 Comuni capoluogo di Provincia (Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, La Spezia, L’Aquila, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona, Viterbo).

Il Comune più piccolo interessato alle votazioni conta solo 76 abitanti ed  è Blello, in provincia di Bergamo; mentre quello con il minor numero di elettori è il Comune di Argentera, in provincia di Cuneo.

Gli elettori dovranno scegliere complessivamente 12.639 consiglieri. I sindaci eletti nomineranno, invece, 2728 nelle Regioni ordinarie e circa 900 nelle Regioni e province autonome.

Il calendarioIl vademecum dell’ANCI riepiloga il  calendario degli adempimenti per l’Agenda degli Uffici elettorali.

Il 12 maggio inizia la facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al  Questore della provincia e scatta il divieto di alcune forme di propaganda elettorale (luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi; luminosa mobile; lancio o getto di volantini).

Le candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale dovranno essere presentate, presso la segreteria del Comune, dalle ore 8 di venerdì 13 maggio alle ore 20 di sabato 14 maggio 2022, con obbligo di apertura degli uffici dalle ore 8 alle ore 20 di venerdì e dalle ore 8 alle ore 12 di sabato.

Da sabato 28 maggio, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici  sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.

Le riforme approvate e quelle in partenza

Le novità –  Per l’elezione nei comuni, le principale novità riguardano:

– riduzione, solo il 2022,  ad un terzo del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature (da ricordare che nei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti non è richiesta alcuna sottoscrizione);

– esclusione delle liste che non assicurano la presenza di entrambi i sessi anche nei comuni con popolazione inferiore a 5.000  abitanti sentenza (Corte costituzionale n. 62/2002);

–  terzo mandato nei comuni con meno di 5.000 (prima era possibile sono nei comuni con meno di 3.000 abitanti).

Dal 14 maggio,  entra in vigore la  legge 12 aprile 2022, n. 35, che ha introdotto modifiche al TUEL, la possibilità del terzo mandato. Tale possibilità, prima prevista solo per i comuni al di sotto dei 3.000 abitanti, è stata estesa anche per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art.3).

Inoltre, ai sensi dello stesso art. 3,  il divieto di terzo mandato (o di quarto mandato per i comuni sottosoglia) è riqualificato come causa di incandidabilità e non più di ineleggibilità. ossia  l’aspirante non può neppure candidarsi.

L’articolo 1 della L. 35, inoltre, dispone l’inconferibilità degli incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; attualmente l’inconferibilità è prevista solo per gli incarichi dirigenziali e di amministratore in tali enti.

Infine, l’art. 2 della stessa L. 35  introduce una semplificazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti, per i quali viene eliminato l’obbligo di effettuare il controllo di gestione previsto dal comma 1 dell’articolo 196 del TUEL.

Un’altra novità è arrivata, dal 1° gennaio 2022,  dalla legge 234 del 2021, relativa  all’approvazione del  bilancio 2022.

In particolare, la legge di bilancio 2022 prevede, ai commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei  Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei sindaci dei comuni delle Regioni a statuto ordinario (6.565 enti su 7.903), invero ferme da molti anni.

L’aumento opera, in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili): si va dal 100% per i sindaci delle città metropolita, al 70%  per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti, fino ad arrivare al 16% per quelli di comuni inferiori a 3.000 ab. (commi 583)

L’aumento pieno scatterà solo dal 2024. Nel 2022 l’indennità di funzione  è adeguata al 45%  e nell’anno 202 al 68 % delle misure indicate a regime (comma 584).

Anche le indennità di funzione di vicesindaci, assessori e presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, con l’applicazione
delle percentuali vigenti nel DM 119/2000 (l’ammontare di tali indennità è  attualmente proporzionale a quella dei sindaci, in una misura che varia in rapporto alla classe demografica dell’ente locale (dal 15 al 75% per il vicesindaco; dal 10 al 65% per gli assessori; dal 5 al 10% per il presidente del consiglio comunale per i comuni fino a 15.000 ab., mentre per quelli con popolazione superiore è corrisposta un’indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori dei comuni della stessa classe demografica).

A seguito del riconoscimento di tale aumento, sarà altresì rideterminato il calcolo indicato dall’art. 82 Tuel per il riconoscimento delle indennità dei consiglieri comunali. Per l’applicazione dell’aumento dell’indennità, la stessa legge di bilancio prevede un incremento delle risorse: 100 milioni di euro per l’anno 2022; 150 milioni di euro per l’anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (sull’argomento, v. la Prima nota di lettura ANCI).

In sintesi, con il 2022 sono  finiti i tempi del rigore sulla riduzione dei costi della politica; ma pe quanto tempo può durare?

Le riforme bloccate – Non è stata ancora approvata, invece, la più ampia modifica del TUEL, nonostante siano ormai trascorsi quasi due anni dalla costituzione del gruppo di lavoro incaricato di riscrivere il testo unico.

Il disegno di legge è fermo al Senato (DDL S. 2365; sul tema, in questa rivista “Lo “scudo” da responsabilità per i sindaci e l’inserimento della giunta fra gli organi delle città metropolitane e delle province nel disegno di legge per riscrivere il TUEL).

Molte le novità nel testo diffuso, ma non disponibile ufficialmente, neppure nel sito del Senato: scudo da responsabilità per i sindaci, ampliamento delle deroghe per il terzo mandato consecutivo (fino a 50.000 ab.?), facoltà per i piccoli comuni di associarsi per l’esercizio delle funzioni fondamentali; introduzione delle giunte fra gli organi delle città metropolitane e delle province (ossia addio riforma Delrio), ecc.

Referendum popolari

L’inclusione nell’election day anche del voto per i referendum popolari sulla giustizia permetterà forse di raggiungere il quorum indispensabile per la loro validità, essendo necessaria la partecipazione a ciascun quesito referendario di almeno il 50% degli aventi diritto al voto (LINK), ma rischia di rende più caotica l’espressione del voto, specie in un periodo ancora di emergenza sanitaria (di fatto).

I referendum popolari riguardano l’abrogazione di :

  • disposizioni in materia di incandidabilità, c.d. Legge Severino (Decreto legislativo, 31/12/2012 n° 235);
  • disposizioni in materia di misure cautelari (abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale);
  • separazione delle funzioni dei magistrati (abrogazione parte dell’art. 192, comma 6, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell’art. 18, comma 3, della legge 4 gennaio 1963, n. 1, di una parte dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché’ disposizioni in ; di una parte degli articoli 11, comma 2, e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e di una parte dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n. 24);
  •  disposizioni di liste di “presentatori” per l’elezione dei togati del Csm (abrogazione di una parte dell’art. 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195);
  • parte della legge del 2006, con la finalità di consentire la  partecipazione degli avvocati alle decisioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari (abrogazione parte  del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25).

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