E’ legittima la sospensione di un’autorizzazione allorché sono violate le prescrizioni stabilite nell’ autorizzazione stessa. E’ quindi legittima la sospensione di un’attività di discoteca all’aperto se sono state ammesse contemporaneamente più di 600 persone, e sono stati serviti alcolici dopo l’orario consentito.
Tar Puglia-Bari, sezione III, sentenza 18 giugno 2014, n. 746 , Pres. S. Conti, Est. M. Colagrande
Fatto
In un Comune, una società aveva in gestione una discoteca all’aperto, e durante un controllo gli agenti del Commissariato di polizia hanno riscontrato che erano stati ammesse nel locale 600 persone, oltre il limite delle 200 previste, e di aver servito alcoolici dopo l’orario consentito. Al verbale di contestazione, trasmesso per competenza al Comune, faceva seguito la sospensione immediata dell’attività commerciale per 10 giorni con provvedimento del Dirigente del Comune.
La società ha impugnato questi provvedimenti per vari motivi, chiedendone l’annullamento, ma i motivi non sono stati accolti dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che ha respinto il ricorso.
Sentenza
I giudici sono giunti a questa conclusione sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) Il provvedimento impugnato non costituisce un’ordinanza di necessità ed urgenza ai sensi dell’articolo 54 del Testo unico degli enti locali, riservata alla competenza del Sindaco quale ufficiale del governo;
2) Il provvedimento è espressione del potere di polizia amministrativa trasferito dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali dall’ articolo 19 del d.P.R. 616/1977;
3) Questo provvedimento è stato adottato ai sensi dell’articolo 10 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che dispone la sospensione delle autorizzazioni rilasciate nell’esercizio dei poteri di polizia amministrativa o di sicurezza e che trova la sua motivazione nel fatto che sono state violate le prescrizioni impartite dall’autorizzazione, e cioè di aver consentito l’accesso al locale contemporaneamente a 600 persone, nonostante che nell’ autorizzazione fosse stabilito il limite di 200, e nell’avere somministrato bevande alcoliche oltre l’orario consentito.;
4) La sospensione dell’autorizzazione è espressione dei poteri di polizia amministrativa del Comune di rilasciare le autorizzazioni, e questo provvedimento di autorizzazione nonché di revoca, è stato adottato dal dirigenti ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs n. 267 del 2000.
In conseguenza il provvedimento impugnato è legittimo ed il ricorso deve essere respinto.
Valutazione
La sentenza merita di essere condivisa anche sulla base della sentenza della Corte cost_n. 77_del 1987, che ha chiarito che l’articolo 19 del d.P.R. n. 616/1977 ha trasferito alle Regioni ed agli enti locali una serie di funzioni, prima demandate agli organi di pubblica sicurezza, e che sono ora riconducibili all’ambito dei poteri di “polizia amministrativa” per differenziarle da quelle propriamente di “pubblica sicurezza” che restano riservate allo Stato sulla base dell’articolo 4 del d.P.R. n. 616 / 1977.
In conseguenza (e questo è un punto importante che riguarda tutti i Comuni) le funzioni di polizia amministrativa sono dunque separate delle funzioni relative alla sicurezza ed all’ordine pubblico tuttora riservate allo Stato, ma entrambe si articolano in atti di amministrazione attiva regolamentare e procedimentale con il rilascio di concessioni, autorizzazioni e licenze negli ambiti di propria competenza.
Da ciò deriva che l’interferenza tra le competenze trasferite e quelle riservate allo Stato è soltanto apparente e che – nel caso di specie – il Dirigente è legittimamente intervenuto con il provvedimento di sospensione.
Vittorio Italia