In attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, con Comunicato del 15 marzo u.s., l’A.N.AC. ha sospeso l’efficacia della propria determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 limitatamente alle indicazioni relative alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14 co.1-ter, ultimo periodo, del d.lgs. 33/2013.
Si tratta, nello specifico, dell’obbligo per le amministrazioni di pubblicare, sul proprio sito istituzionale, i dati relativi agli importi complessivi degli emolumenti a carico della finanza pubblica percepiti dai rispettivi dirigenti.
L’Autorità ha ricordato che, in data 5 gennaio 2018, è intervenuta la sentenza del Tar Lazio, sez. I-quater, n. 84/2018, su ricorso proposto dal Garante per la protezione dei dati personali, per la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare dello stesso Tar del 2 marzo 2017 n. 1030, con la quale sono stati sospesi gli atti del Garante volti a dare attuazione agli obblighi di trasparenza relativi ai dati reddituali e patrimoniali, nonché ai compensi e agli importi di viaggio di servizio dei dirigenti ai sensi dell’art. 14, co. 1, lettere c) ed f) e co. 1-bis del d.lgs n. 33/2013.
Tenuto anche conto del prosieguo del giudizio di merito in cui lo stesso Tar ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità del co. 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 in quanto «l’oggetto della pubblicazione prevista dall’ultimo periodo dal predetto comma costituisce un dato aggregato che contiene quello di cui al comma 1, lett. c) dello stesso articolo e può anzi corrispondere del tutto a quest’ultimo, laddove il dirigente non percepisca altro emolumento se non quello corrispondente alla retribuzione per l’incarico assegnato», il Garante ha chiesto al giudice amministrativo di precisare se l’ottemperanza alla richiamata ordinanza n. 1030/2017 precludesse, o meno, anche la pubblicazione del dato relativo all’ammontare degli “emolumenti complessivi percepiti (da ciascun dirigente) a carico della finanza pubblica”.
Il TAR con la sentenza n. 84/2018 ha affermato che «la corretta interpretazione dell’ordinanza cautelare di cui trattasi, alla luce del conseguimento da parte dei ricorrenti dell’effetto utile che le è proprio, preclude anche la pubblicazione del dato aggregato di cui al comma 1-ter dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013».
Le indicazioni del nuovo Comunicato rendono così superati i precedenti Comunicati dell’Autorità del 17 maggio 2017 e dell’8 novembre 2017.