Il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione dell’autorità pubblica.

Tar Toscana, sez. I, sentenza 3 luglio 2017, n. 898, Presidente Pozzi, Estensore Massari

A margine

Nella vicenda, un’impresa viene a conoscenza di due esposti inviati al Comune da soggetti privati aventi ad oggetto fatti e contestazioni riguardanti la propria attività.

La ditta presenta pertanto al Comune due richieste di accesso al fine di prendere visione ed ottenere copia di detti documenti onde, eventualmente, esercitare il proprio diritto alla interlocuzione.

L’amministrazione nega l’accesso per avere, i sottoscrittori degli esposti, espresso la propria opposizione motivando inoltre che “il diritto di accesso si limita agli eventuali verbali di accertamento conseguenti alle attività ispettive la cui titolarità già appartiene alla P.A. e non agli esposti, anche per l’evidente esigenza di tutela della riservatezza dei soggetti interessati”.

L’impresa ricorre pertanto al Tar per vedere riconosciuto il proprio diritto di accesso agli esposti in esame.

Il Tar ritiene il ricorso fondato.

In particolare il giudice ricorda che il diritto di accesso agli atti della P.A. non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio ma è diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita (Cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010 n. 1067).

Invero, le disposizioni in materia di diritto di accesso mirano a coniugare l’esigenza della trasparenza e dell’imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22, l. n. 241 del 1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” – che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Il successivo art. 24 della medesima legge, che disciplina i casi di esclusione dal diritto in questione, prevede al comma 6 i casi di possibile sottrazione all’accesso in via regolamentare e fra questi – al punto d) – quelli relativi a documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale di cui siano in concreto titolari.

Ne segue che la mera e non meglio motivata espressione del diniego da parte dei controinteressati non può costituire ostacolo all’esplicazione del diritto in parola.

Per altro verso è stato altresì affermato che in ragione dell’ampia nozione di “documento amministrativo” di cui all’art. 22, l. n. 241 del 1990, ben può l’accesso investire atti formati e provenienti da soggetti privati, purché gli stessi siano detenuti stabilmente dalla P.A. per l’espletamento delle proprie attività istituzionali.

In particolare, il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere — inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione dell’autorità — suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato.

Infatti, l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un’attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde consapevolmente e scientemente il “controllo” e la disponibilità sulla propria segnalazione: quest’ultima, infatti, uscita dalla sfera volitiva del suo autore diventa un elemento del procedimento amministrativo, come tale nella disponibilità dell’amministrazione. La sua divulgazione, pertanto, non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione che comunque va ad incidere nella sfera giuridica di terzi (Tar Sicilia, Catania, sez. III, 11 febbraio 2016 n. 396).

Né il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza, imparzialità e responsabilità ammette la possibilità di denunce segrete: sicché colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti di iniziativa e di preiniziativa (Tar Lombardia, Brescia, sez. I, 12 luglio 2016 n. 980, Tar Campania, sez. VI, 4 febbraio 2016 n. 639).

Per tali ragioni il ricorso è accolto e il Comune condannato all’ostensione degli esposti richiesti dalla società ricorrente.

 


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