La situazione di vicinitas tra il commissario di concorso e il candidato che prestano servizio nel medesimo dipartimento o area di insegnamento nell’ambito dello stesso istituto scolastico, produce eo ipso un’evidente ipotesi di astensione obbligatoria a mente dell’art. 51 c.p.c. nonché in ossequio al generale principio di imparzialità amministrativa, intesa come standard e come precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l’equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica.

Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, sentenza 25 gennaio 2019, n. 999, Presidente Savoia, Estensore Graziano

A margine

Il fatto

All’esito di un concorso pubblico per il reclutamento di docenti alcuni candidati non vincitori impugnano la procedura lamentando, tra le altre cose, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione, per avere la P.A. nominato commissario di concorso un professore che, nel periodo di celebrazione del concorso, prestava servizio nello stesso Istituto scolastico del candidato poi dichiarato vincitore.

Siffatta situazione di palese incompatibilità per i ricorrenti non è stata dichiarata o quanto meno, se lo è stata (del che non è dato sapere stante la mancata evasione della relativa istanza di accesso), non ha determinato la conseguente astensione del medesimo, discendendone la nullità di tutte le valutazioni operate da una commissione costituita da un membro incompatibile.

I ricorrenti lamentano poi che i criteri di valutazione delle prove siano stati elaborati e predisposti successivamente all’effettuazione delle stesse, infrangendo così il principio secondo cui i criteri di valutazione debbono essere allestiti prima dell’espletamento delle prove.

La sentenza

Il Tar condivide la censura sull’incompatibilità del commissiario evidenziando che dall’organigramma dell’istituto scolastico “si evince che il commissario e il candidato vincitore, nell’anno del concorso, lavoravano nello stesso istituto come colleghi nel medesimo dipartimento o area” e che dal verbale della commissione emerge che il predetto commissario era componente e presente nella riunione di valutazione.

La delineata situazione di vicinitas ovvero di colleganza, a parere della Sezione, determina una lampante causa di astensione del membro commissario ai sensi dell’art. 51 c.p.c. che il collegio ritiene applicabile alla materia dei pubblici concorsi, essendosi precisato al riguardo che “Le cause di incompatibilità e di astensione del giudice, codificate dall’art. 51 c.p.c., sono estensibili ed applicabili, in omaggio al principio costituzionale di imparzialità, ad ogni campo dell’azione amministrativa, e segnatamente, quando manchi una disciplina specifica propria, alla materia dei concorsi pubblici e alle relative commissioni, dato che nella composizione di queste ultime particolarmente rilevano esigenze di trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 14.04.2008, n. 3122; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 5/6/2013, n. 459).

Quanto sopra poiché tale vicinanza non è caratterizzata in termini di generico rapporto di ufficio, che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato non determina ex se una causa di astensione obbligatoria (Consiglio di Stato Sez. VI, 27/4/2015, n. 2119) ma piuttosto, dalla grave circostanza che entrambi i predetti docenti operavano nel medesimo dipartimento o area di insegnamento, nell’ambito dello stesso istituto scolastico, producendo eo ipso un’evidente ipotesi di astensione obbligatoria a mente dell’art. 51 c.p.c. nonché in ossequio al generale principio di imparzialità amministrativa intesa come standard e come precetto primario che impone di prevenire situazioni suscettive di ostacolare la serenità e l’equanimità di giudizio in una procedura concorsuale pubblica.

Ne consegue che la presenza illegittima ai lavori della commissione del commissario in situazione di astensione obbligatoria infirma tutte le operazioni concorsuali svolte imponendo l’annullamento della procedura concorsuale.

Quanto alla predisposizione dei criteri di valutazione successivamente all’effettuazione delle prove, il collegio evidenzia che la circostanza è provata e, pertanto, anche tale censura è fondata.

Infatti è ormai acquisito da tempo il principio secondo cui la commissione di valutazione degli elaborati di un concorso deve predeterminare nella prima riunione i criteri di valutazione ai quali si atterà nello scrutinio e che ciò deve avvenire prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri avvenga su misura in modo da poter favorire taluno dei competitors.

In proposito l’art 12 del D.P.R n. 487/1994 prevede che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.”

Sul punto la Sezione ha di recente ribadito che “La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 (cfr., Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 3 ottobre 2018 n. 9714).

Pertanto il concorso è annullato.


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