In capo all’associazione sindacale istante incombe sempre l’onere di specificare gli interessi perseguiti con la richiesta di accesso a fronte del generale limite dell’inammissibilità di istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18 dicembre 2017, n. 5937, Presidente Barra Caracciolo, Estensore Ponte

A margine

Il fatto – Un’organizzazione sindacale di docenti che chiede ad un Istituto comprensivo di accedere agli atti relativi ai premi erogati al personale docente con indicazione dei nominativi dei percipienti, si vede negare l’accesso per ragioni di “tutela dei diritti relativi alla privacy dei singoli operatori della scuola”.

In primo grado, il Tar Veneto, con sentenza n. n. 00400/2017, conferma il diniego sulla scorta dell’interpretazione del CCNL del personale del comparto scuola alla luce delle norme generali di cui agli artt. 24, comma 6, lett d), l. 241\1990 e 20, d.lgs. 33\2013.

Pertanto il sindacato ricorre in appello deducendo la violazione delle norme del CCNL di riferimento nonché l’errata applicazione delle disposizioni sopra richiamate, ribadendo la necessità della cognizione completa dei dati richiesti, estesi al nominativo del singolo docente completo di incarico e di compenso.

La sentenza – Il Consiglio di Stato conferma il diniego a fronte della genericità della domanda di accesso proposta.

In particolare, il giudice ritiene che, al caso di specie, sia applicabile esclusivamente l’art. 20 d.lgs. 33 cit. secondo cui “le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”, e che pertanto, l’associazione sindacale, per accedere a dati ulteriori, debba dimostrare l’esistenza di un ulteriore specifico interesse da tutelare.

Nella fattispecie, il sindacato non ha indicato le ragioni che renderebbero necessaria la conoscenza dell’ammontare erogato a ciascun docente e quale motivazione non è certo invocabile ex officio la generale attività di tutela svolta dalle associazioni stesse, anche in considerazione del fatto che, rispetto all’attribuzione dei premi in questione, potrebbe sorgere un evidente controinteresse fra soggetti iscritti alla medesima organizzazione sindacale (sul punto cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 09/08/2017, n. 3972).

Pertanto, in capo all’associazione istante incombe l’onere di specificare gli interessi perseguiti (anche in connessione con la ipotizzabile proponibilità di un’azione a tutela della stessa libertà dell’azione sindacale in dipendenza di effetti distorsivi nell’applicazione dei criteri di attribuzione dei “bonus”).

Ciò a fronte del limite generale dell’inammissibilità dell’accesso in caso di istanze che, come nel caso de quo, paiono preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.

Conclusioni – Nel caso in esame nemmeno l’interpretazione del CCNL di settore consente di qualificare l’interesse all’accesso del sindacato e sicuramente non prevede un’informazione che abbini i nominativi del personale agli importi percepiti.

Pertanto, in assenza di una specificazione dell’istanza nei termini predetti l’opzione ermeneutica del tenore del CCNL richiamato, così come fatta propria dal Giudice di primo grado, appare coerente con il principio generale dettato dall’art. 20 d.lgs. 33 cit. secondo cui è sufficiente la pubblicazione dei dati relativi ai premi stanziati ed erogati e l’appello deve essere respinto, fatta salva la possibile riproposizione dell’istanza attraverso la necessaria specificazione.

di Simonetta Fabris

 


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