IN POCHE PAROLE …
L’organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso di atti e documenti, sia in relazione alla posizione di singoli iscritti, sia in relazione a un interesse proprio dell’organizzazione nei rapporti con l’amministrazione-datore di lavoro
Tar Campania, Napoli, sez. IX, sent.n. 491 del 20 gennaio 2025 – Pres. Passarelli Di Napoli, Rel. Sciascia
Il caso
A fronte del silenzio-rigetto serbato da un’Azienda ospedaliera, un’organizzazione sindacale si rivolge al Tar per fare acclarare il proprio diritto di accesso alla documentazione attinente alla costituzione dei fondi contrattuali della dirigenza del Ruolo sanitario.
L’organizzazione sostiene di essere titolare di uno specifico interesse in relazione alla richiesta di accesso, sia per effetto del diritto all’informazione, contrattualmente riconosciuto al sindacato nell’ambito delle relazioni sindacali con l’Azienda, sia quale ente esponenziale dei propri iscritti.
La sentenza
Il giudice rileva che, solo nel ricorso introduttivo del giudizio, il sindacato ha precisato di avere proposto l’istanza di accesso al fine di tutelare la posizione giuridica ed economica degli iscritti, al fine di verificare se e come l’Azienda avesse applicato la decurtazione stabilita dall’art. 9, co. 2-bis, D.L. n. 78/2010, nella costituzione dei fondi contrattuali della dirigenza.
Ritenendo condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «L’organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso di atti e documenti .., sia in relazione alla posizione di singoli iscritti (con necessaria esclusione di ogni ipotesi di pur potenziale conflitto di interessi), sia in relazione a un interesse proprio dell’organizzazione, che sia rapportabile a una posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre istituzionalmente … tra sindacato e amministrazione .. datore di lavoro» (Consiglio di Stato, sez. IV, 30/12/2003, n. 9158), il Tar si esprime per la fondatezza della domanda di accesso, limitatamente ai documenti non ancora pubblicati sul sito internet dell’amministrazione, ed a quelli per i quali non ricorrono le cause di esclusione previste dall’art. 24 della L. 241/1990.
Accertato quindi il silenzio rigetto dell’Amministrazione, il Tar ordina l’esibizione della documentazione richiesta dal Sindacato.
La redazione