IN POCHE PAROLE…

Sul diritto all’esenzione dall’obbligo vaccinale decide il giudice ordinario.

TAR Sicilia, Catania, decreto  7 aprile 2022, n. 182 –  Pres. Cabrini.

L’obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, ossia da un atto politico che non può essere sindacato dal giudice amministrativo.

L’eventuale diritto all’esenzione dall’obbligo vaccinale deve essere accertato davanti al giudice ordinario.

Il caso

Una farmacista impugna i  provvedimenti del Presidente dell’Ordine dei Farmacisti e dell’Azienda sanitaria, che, accertato l’inadempimento in capo alla ricorrente dell’obbligo vaccinale, ne dispongono l’immediata sospensione dall’esercizio della professione. Il ricorrente chiede la condanna delle Amministrazioni al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito a causa dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa.

La decisione cautelare

Il Presidente del TAR Catania, con il decreto monocratico annotato,  rigetta l’istanza cautelare in merito al provvedimento di sospensione del farmacista, in base ad un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto, l’obbligo vaccinale discende da un atto avente forza di legge, non sindacabile, come tale, dal giudice amministrativo.

In ogni caso, secondo la prospettazione del farmacista ricorrente, sussisterebbe un diritto all’esenzione dell’obbligo, il cui accertamento compete al giudice ordinario.

Al Farmacista non resta che attendere la decisone del Collegio, che dovrà esaminare, innanzitutto, la questione attinente alla giurisdizione del giudice amministrativo in materia, che il decreto monocratico in esame mette in discussione.


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