IN POCHE PAROLE…
Per la disciplina dei buoni pasto sono in vigore le disposizioni contrattuali contenute negli artt. 34 del CCNL del 23/12/1999 ed 51 del CCNL del 16/05/2001.
La materia dell’orario di lavoro dei segretari comunali trova la sua fondamentale regolamentazione nell’art.19 del CCNL del 16.5.2001 che ha introdotto un sistema basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario.
Pareri ARAN 15.09.2023 n. 66 e 24.10.2023 n. 34
Al Segretario spetta il buono pasto secondo la disciplina disposta dall’Ente per il restante personale.
Non è preclusa all’ente la possibilità di assumere iniziative per l’adozione di sistemi di rilevazione ed accertamento delle presenze e delle assenze del segretario, anche ai fini della valutazione annuale dello stesso e dell’erogazione della retribuzione di risultato nonché per la gestione degli altri istituti connessi al rapporto di lavoro fermo che non può essere prevista alcuna quantificazione complessiva dell’orario di lavoro del segretario.
A margine
I quesiti – L’ARAN risponde a due quesiti in relazione alle condizioni di maturazione del buon pasto per i segretari comunali e provinciali ed alla possibilità di dotare il Segretario comunale di un apposito badge per la rilevazione automatica della presenza in servizio.
I pareri
Sul primo punto, l’ARAN ricorda che sul tema specifico delle modalità di maturazione del buono pasto, l’ultimo CCNL dell’Area Funzioni Locali, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, siglato in data 17/12/2020 nulla dispone.
Sono quindi rimaste in vigore le disposizioni contrattuali contenuti negli artt. 34 del CCNL del 23/12/1999 ed 51 del CCNL del 16/05/2001, che si limitano a subordinare l’attribuzione del buono pasto alla condizione che, secondo le regolamentazioni adottate dai singoli enti, per ogni giornata lavorativa si presti servizio anche nelle ore pomeridiane.
In particolare all’art. 51 del CCNL del 16/05/2001, si prevede che “Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane”, ragione per cui l’ARAN ritiene che al Segretario spetti il buono pasto secondo la disciplina disposta dall’Ente per il restante personale.
Sul secondo punto, l’ARAN ricorda che la materia dell’orario di lavoro dei segretari comunali trova la sua fondamentale regolamentazione nell’art. 19 del CCNL del 16/05/2001 che ha previsto una disciplina sostanzialmente identica a quella già prevista per la dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 10.4.1996. Tale clausola contrattuale ha introdotto, come è noto, un sistema basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario.
In tale ambito, non è prevista alcuna quantificazione complessiva dell’orario di lavoro del segretario, neppure attraverso la sola definizione di un limite massimo di durata delle prestazioni lavorative dovute. Spetta, invece, al segretario la organizzazione complessiva del proprio tempo di lavoro, in modo da assicurare il completo soddisfacimento dei compiti affidati e degli obiettivi assegnati.
In analogia a quanto sempre sostenuto con riferimento alla corrispondente disciplina della dirigenza, si ritiene che, anche se il nuovo sistema è basato sulla autoresponsabilizzazione del segretario nell’organizzazione del proprio orario di lavoro, non è comunque preclusa all’ente la possibilità di assumere iniziative per l’adozione di sistemi di rilevazione ed accertamento delle presenze e delle assenze del segretario, anche ai fini della valutazione annuale dello stesso e dell’erogazione della retribuzione di risultato nonché per la gestione degli altri istituti connessi al rapporto di lavoro (ferie, malattia, ecc.).
La rilevazione, per i fini di cui si è detto, riguarderà solo le presenze e le assenze e non anche la quantità oraria delle prestazioni giornaliere, dato che, come si è detto, non è prevista per i segretari alcuna quantificazione dell’orario di lavoro dovuto settimanalmente.
Si ricorda anche che la previsione di un controllo di tipo automatico dell’osservanza dell’orario di lavoro è contenuta direttamente nell’art. 22, comma 3, della legge n. 724/1994.