E’ illegittimo il bando di concorso nella parte in cui prevede, a pena di esclusione, che la domanda di ammissione possa essere inoltrata solo a mezzo racc. a/r ovvero PEC, e non anche a mano, in quanto la presentazione diretta dell’istanza è equiparabile, per principio generale, alla spedizione postale in mancanza di un regolamento interno che stabilisca diversamente da quanto previsto dal d.P.R n. 487/1994.
Tar Puglia, Bari, sez. III, sentenza 9 giugno 2016, n. 752, Presidente Gaudieri, Estensore Lenzi
A margine
Il ricorrente impugna la deliberazione con cui viene escluso dalla partecipazione ad una procedura concorsuale per aver presentato la domanda di ammissione direttamente a mano e non mediante una delle due modalità concesse dal bando (PEC o raccomandata a/r). L’interessato impugna, inoltre, per contrasto con l’art. 4 del DPR n. 487/1994, l’avviso pubblico e il regolamento interno relativo alle procedure concorsuali (se esistente) ove debbano interpretarsi nel senso di escludere la presentazione diretta della domanda.
Il Tar Puglia ricorda che, nei concorsi pubblici, il DPR n. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” consente la presentazione diretta ovvero tramite racc.a/r della domanda in forma “cartacea”, modalità a cui ciascuna amministrazione può legittimamente aggiungere la presentazione per via telematica, secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 e dall’art. 4 del DPR n. 68/2005.
Ciò premesso, ad avviso del collegio, costituisce principio generale, applicabile a tutti i procedimenti amministrativi, quello che afferma l’equipollenza della spedizione postale alla presentazione diretta delle istanze, domande o dichiarazioni rivolte dai privati alla P.A., inteso a sollevare il privato dal rischio di disfunzioni del servizio postale ed a consentirgli l’integrale disponibilità del termine (CdS, V, 14 settembre 2010, n. 6678; CdS, V, 10 febbraio 2010, n. 655; TAR Piemonte, II, 29 ottobre 2010, n. 3935).
Come chiarito, inoltre, dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in mancanza (come nel caso di specie) di contraria disposizione recata dal regolamento interno dell’ente che indice la selezione, i bandi di concorso non possono derogare alla disciplina generale del reclutamento contenuta nel DPR cit., in ossequio all’art. 70, c. 13 del TUPI che stabilisce: “In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal DPR n. 487/1994, e smi, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli articoli 35 e 36, salvo che la materia venga regolata, in coerenza con i princìpi ivi previsti, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti”.
L’esclusione, pertanto, del ricorrente deriva la sua illegittimità da quella dell’avviso di selezione che, in spregio alla normativa nazionale pur espressamente richiamata, preclude la consegna brevi manu della domanda di partecipazione.
Simonetta Fabris