E’ fondata, per violazione  della competenza statale in materia di «ordinamento civile» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.,  la censura delle disposizioni della L.R. del Veneto n. 37 del 2014 “Istituzione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, e successive modificazioni, secondo cui ai dipendenti di Veneto Agricoltura si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende municipalizzate di igiene ambientale (art. 12, comma 3) e  quelli in servizio al momento della soppressione dell’Azienda mantengono il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, il CCNL del comparto regioni-autonomie locali» (art. 13, comma 1).

Corte costituzionale, sentenza 19 febbraio – 19 aprile 2019, n. 100, Pres. Lattanzi – Red.  Prosperetti 

A margine

Il fatto –  La questione di legittimità costituzionale attiene all’attinenza delle disposizioni sul personale in servizio di Veneto Agricoltura di cui alla L.R. del Veneto n. 37 del 2014, e successive modificazioni, a misure di carattere organizzativo, di competenza della legislazione regionale, oppure alla materia dell’ordinamento civile di competenza della legislazione statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett l della Cost.

La questione era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Venezia, sezione per le controversie di lavoro, con ordinanza del 12 gennaio 2018 (reg. ord. n. 61 del 2018), nel giudizio promosso da un dipendente nei confronti di Veneto Agricoltura, ente pubblico economico strumentale della Regione Veneto.

La sentenza – La Corte disattende la tesi della Regione Veneto secondo cui l’intervento normativo in esame afferisce a misure di carattere organizzativo con finalità di risparmio, in linea con i vincoli di finanza pubblica imposti dalle leggi dello Stato, e conferma l’indirizzo secondo cui i rapporti di lavoro fra gli enti pubblici economici e i propri dipendenti hanno natura privatistica e sono regolati come tali dal codice civile (art. 20193) e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, con la conseguenza che le disposizioni, come nella fattispecie all’esame della Corte, che incidono sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale afferiscono alla materia «ordinamento civile», attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost).

In maggiore dettaglio,  la Corte ricorda che i rapporti di lavoro dei  dipendenti dell’Azienda regionale “Veneto Agricoltura” e della Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, data la loro natura di enti pubblici economici, restano regolati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Infatti, “secondo un consolidato ed univoco indirizzo della giurisprudenza civile, il rapporto tra enti pubblici economici e i propri dipendenti non può che assumere natura privatistica, in quanto l’art. 2093 del codice civile, «con l’estendere lo stato giuridico degli impiegati privati ai dipendenti degli enti pubblici economici, costituisce prova sufficiente della natura del rapporto, non essendo consentito attribuire ad una categoria di dipendenti lo stato giuridico dei dipendenti delle imprese private e nello stesso tempo conservare al relativo rapporto di impiego il carattere ed il contenuto di un rapporto di pubblico impiego» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 1° ottobre 2003, n. 14672)”.

Il Giudice delle leggi ricorda poi che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, l’individuazione dell’ambito materiale al quale va ascritta la disposizione censurata va effettuata tenendo conto della sua ratio, della finalità del contenuto e dell’oggetto della disciplina (ex plurimis, sentenze n. 32 del 2017, n. 287 e n. 175 del 2016).

Sulla base di tali parametri di valutazione, per la Corte è indubbio che le disposizioni regionali censurate, nell’incidere sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, successivamente transitato nell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, afferiscono alla materia «ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.


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