Qualora il ricorso ad una consulenza legale si inserisca nell’ambito di un’istruttoria procedimentale, in funzione endoprocedimentale, e venga richiamato nella motivazione dell’atto finale, il parere legale reso è soggetto all’accesso perché oggettivamente correlato ad un procedimento amministrativo

Tar Sicilia, sezione staccata di Catania, Sez. IV, sentenza n. 1274 del 12 maggio 2016, presidente Pennetti, relatore Savasta

A margine

A fronte dell’avvio del procedimento di revoca di un incarico assegnatogli da un’azienda sanitaria, un soggetto chiede di poter accedere al parere legale posto a fondamento della decisione dell’ASL.

L’accesso gli viene negato sulla base delle previsioni del regolamento dell’Avvocatura aziendale, che stabilisce il divieto di ostensione dei pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto, degli atti difensionali, delle consulenze tecniche e della corrispondenza agli stessi relativa.

La questione concerne se possa essere osteso un parere dell’ufficio legale, reso all’organo di amministrazione attiva, con il quale vengono, a fronte di un paventato contenzioso legale, forniti chiarimenti circa la legittimità di un emanando atto.

Il ricorrente ne deduce l’ostensibilità in quanto atto preparatorio ed endoprocedimentale rispetto a quello finale; l’Amministrazione, invece, non lo ritiene tale, poiché volto a fornire elementi in ordine alla legittimità di un eventuale provvedimento, che, se adottato, determinerebbe un probabile contenzioso.

In ogni caso, secondo l’ASL, anche ove il parere venisse reso con precedenza rispetto alla fase contenziosa, l’accessibilità sarebbe impedita dalla necessità di garantire la tutela alla riservatezza di una possibile strategia difensiva.

In materia, il giudice amministrativo rammenta di aver distinto tra pareri legali in funzione pre-contenziosa e contenziosa e pareri legali endo-procedimentali amministrativi.

I primi risultano infatti sottratti all’accesso ex artt. 622 c.p. e 200 c.p.p. e da una norma speciale di stretta interpretazione (ovvero l’art. 13, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 per le procedure di gara), mentre i secondi sono suscettibili di accesso in quanto atti legati al procedimento ed al provvedimento amministrativo al quale l’organo consultivo partecipa dando un proprio contributo decisorio.

Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento definitivo non risulta ancora essere stato emanato, di tal chè il relativo percorso motivazionale potrà essere verificato solo a posteriori potendo, in astratto, anche essere di segno opposto, oppure fondarsi su autonome valutazioni, senza assumere quale atto presupposto il parere di che trattasi.

Su queste premesse, il ricorso viene rigettato.

Stefania Fabris


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