Tutti gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013.
Autorità nazionale anticorruzione, delibera 24 gennaio 2018, n. 68
A margine
Il fatto – Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di un Comune rende nota all’ANAC la potenziale situazione di incompatibilità, ai sensi dell’articolo 12, co. 4, d.lgs. 39/2013, di un dipendente del suddetto Comune, che ha ricevuto dal sindaco l’incarico di responsabile di area, ai sensi dell’articolo 109, co. 2, d.lgs. 267/2000 e che, recentemente, è stato nominato assessore in un Comune con popolazione maggiore di 15.000 abitanti nella stessa Regione. A tal fine, il RPCT evidenzia che il citato articolo 12 «si riferisce letteralmente agli “incarichi dirigenziali”, mentre, nel caso concreto, essendo il Comune privo di dirigenti, il dipendente in questione espleta le funzioni apicali non a titolo originario – come avviene per i dirigenti – bensì a titolo derivato, a seguito di delega del Sindaco, ai sensi dell’articolo 109, co. 2, del d.lgs. 267/2000».
Il parere – L’ANAC ricorda che ai fini dell’applicabilità della disciplina relativa alle incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, l’art. 1 comma 2 lett. j) del medesimo decreto prescrive che per incarichi dirigenziali interni si devono intendere “gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell’amministrazione che conferisce l’incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”.
Ugualmente, la lett. k) del medesimo comma definisce gli incarichi conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico (esterni), facendo sempre riferimento “all’esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”.
Il comma 2 dell’art. 2 del citato decreto legislativo 39/2013, precisa ulteriormente che negli enti locali, al conferimento di incarichi dirigenziali, è assimilato quello di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale, nonché di incarichi dirigenziali conferiti a soggetti con contratto a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Infine, l’art. 12 comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 prevede che “Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:…….b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico.”
Perché si verifichi la fattispecie posta all’attenzione di questa Autorità, è necessario che il Comune presso cui viene ricoperta la carica politica sia superiore a 15.000 abitanti e sia ricompreso nella stessa regione dell’amministrazione locale che ha conferito l’incarico.
Nel caso di specie, entrambi i Comuni fanno parte della stessa Regione, mentre la carica politica è ricoperta in un ente locale con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Conclusioni – Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Autorità ricorda di essersi già espressa con l’orientamento n. 4/2014 asserendo l’incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di posizione organizzativa in un ente locale, conferito ai sensi dell’art. 109, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e la carica di componente della giunta o dell’assemblea della forma associativa di cui il medesimo ente locale fa parte, in quanto tale incarico è qualificabile come incarico di funzioni dirigenziali a personale non dirigenziale (fatta salva l’ipotesi che il conferimento dello stesso sia avvenuto prima dell’entrata in vigore del citato decreto 39, secondo quanto stabilito dall’art. 29-ter del d.l. n. 69/2013).
Successivamente, nella delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 viene rappresentato che «Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013. Infatti, il riferimento all’ “esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione” di cui all’art. 1 comma 2 lett. j) e k) del d.lgs. n. 39/2013, ha la sola funzione di meglio descrivere la posizione del titolare dell’incarico, evidenziandone le differenze rispetto a quella di coloro ai quali sono stati attribuiti incarichi amministrativi di vertice». Nello stesso senso, l’Autorità si è espressa con la delibera numero 925 del 13 settembre 2017.
Pertanto l’Autorità delibera che:
- nel caso esaminato sussiste una situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 12, comma 4, lett.b) del d.lgs. n. 39/2013, tra l’incarico di responsabile di area e la nomina di assessore;
- il RPCT del Comune presso cui è avvenuta la nomina a responsabile di area, preso atto della rilevata situazione di incompatibilità, diffida, senza indugio, l’interessato ad optare tra i due incarichi incompatibili entro i 15 giorni successivi alla sua comunicazione;
- ove l’opzione non sia effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 39/2013, il RPCT dichiara la decadenza dall’incarico di responsabile di area e la risoluzione del relativo contratto.