La trasparenza riguarderà, dal 2018, anche  le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, d’importo pari o superiore  a 10mila euro, concessi  a ONLUS, associazioni, fondazioni ed imprese private dalle pubbliche amministrazioni o da società a partecipazione pubblica anche non di controllo, comprese le società quotate.

Questi soggetti privati saranno tenuti, dal 2018, a pubblicare ogni anno le suddette informazioni nei propri siti, e, trattandosi di imprese, nelle note integrative dei loro bilanci.

E’ quanto prevede, in sintesi, la legge sulla concorrenza 2017 con diposizioni però di difficile interpretazione e che per la loro corretta applicazione richiederanno chiarimenti.

La norma – La fonte dei nuovi obblighi di pubblicità è la legge n. 124 del 2017, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“, che vi dedica ben cinque dei 192 commi del suo unico articolo 1 (commi dal 125 al 129). La collocazione di queste disposizioni nell’ambito della legge annuale per il mercato e la concorrenza non è del tutto felice, anche se  è condivisibile la finalità di trasparenza che le nuove regole intendono perseguire. Sarebbe stato più opportuno, però, inserire  queste disposizioni nel decreto legislativo sulla trasparenza n. 33 del 2016 (testo sempre meno unico sugli obblighi di pubblicità) e, nello specifico, nell’articolo 26 che già si interessa degli obblighi di pubblicità delle informazioni relative ai benefici e che, peraltro, viene modificato dalla stessa legge 124 seppure limitatamente all’aggiunta di un periodo al comma 2 destinato alle pubbliche amministrazioni e agli soggetti destinatari dello stesso decreto n. 33.

Ambito  soggettivo – Le  disposizione in esame sono destinate ad un campionario molto ampio di soggetti privati. Rientrano, in particolare, nel perimetro di applicazione: a) le associazione di protezione ambientale; b) le associazioni dei consumatori; c)  le associazioni, le Onlus e  le fondazioni; d) le imprese. Tutti soggetti tenuti ad adempiere ai nuovi obblighi di pubblicità sui vantaggi economici ricevuti dal “pubblico”.

Ambito oggettivo – Le informazioni da rendere trasparenti riguardano, in particolare, le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da suddetti soggetti nell’anno precedente da parte non solo di pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (amministrazioni statali, regioni, province, comuni,  enti pubblici non economici, istituti scolastici di ogni grado, università, agenzie fiscali, camere di commercio, CONI ecc.), ma anche di società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni,  e di società in partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ivi comprese le quotate e le società da loro partecipate. E’ singolare, peraltro, che la disposizione dimentichi il testo unico sulle società a partecipazione pubblica n. 175 del 2016 (recentemente corretto con il d.lgs. n. 100 del 2017) e si dilunghi a elencare le diverse tipologie di società a partecipazione pubblica erogatrici con un insieme di termini che consegnano definizioni  non sempre coincidenti con quelle dello TUSSPP n. 175 (art. 2), ponendo così alcuni dubbi interpretativi: i) le società in controllo per patti parasociali, statuto o per legge rientrano o meno nel novero dei soggetti eroganti? ii) le  quotate sono solo quelle che emettono azioni  in mercati regolamentati, come recita il comma 125 della legge 124 in esame, o anche le società che hanno emesso alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari , diverse dalle azioni, quotati in mercati regolamentati , come da definizione dell’art. 2, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.?

Per evitare l’affollamento di informazioni non rilevanti, il legislatore ha scelto di non assoggettare agli obblighi di pubblicità i vantaggi economici d’importo inferiore  a 10.000 euro ricevuti complessivamente nell’anno di riferimento. Sarebbe auspicabile che per le stesse ragioni fosse elevato il limite per l’obbligo di pubblicazione dei contributi, sovvenzione fissato in 1.000 euro dall’art. 26 del d.lgs. n. 33/2013.

Modalità di pubblicità – Gli obblighi di pubblicazione devono essere adempiuti entro il 28 febbraio di ciascun anno. Diverse le modalità di pubblicità  a seconda della natura del beneficiario. Le associazioni, le ONLUS e le fondazioni devono provvedere a pubblicare le informazioni nei loro siti, mentre le imprese devono inserire le stesse informazioni nella nota integrativa del bilancio e in quella dell’eventuale bilancio consolidato (da pubblicare nel relativo registro delle imprese presso la CCIAA).

Sistema sanzionatorio – L’inadempimento  comporta la restituzione delle somme ricevute entro tre mesi dalla scadenza del termine.  L’importo della sanzione, nel caso che il soggetto erogante sia un’amministrazione statale, deve essere versato al bilancio dello Stato. Se l’amministrazione statale erogante  ha adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 26 del d.lgs. 33 si vedrà restituita la somma erogata; se invece è inadempiente,  perderà la somma erogata che andrà ad incrementare il fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’art, 1, co 386, della legge n. 208/2015. Sembra, però, che la sanzione si applichi solo alle imprese inadempienti, considerato che la disposizione fa riferimento per il termine di restituzione al “periodo precedente”, che riguarda appunto  le imprese, e non anche al primo periodo che ha come destinatari le associazioni, le fondazioni, ecc. Se ne dovrebbe concludere che l’inadempimento delle associazioni  non è sanzionato. Ma per quali ragioni?

Conclusioni. La nozione di pubblica amministrazione ai fini delle regole di trasparenza, già molto ampliata dal decreto correttivo n. 97 del 2017 del d.lgs. n. 33 del 2013 (art. 2-bis), continua a dilatarsi fino a comprendervi soggetti privati finora rimasti esentati, quali le associazioni ambientali e dei consumatori, gli enti non profit, le fondazioni senza un’influenza pubblica dominate o non strumentali alle pubbliche amministrazioni e  le imprese private. Possiamo concludere, allora, che il discrimine fra soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza e quelli esentati non è costituito dalla natura, pubblica o privata, del soggetto, ma dall’utilizzo o meno per lo svolgimento della sua attività di denaro pubblico.

La decisione di rendere trasparenti le informazioni sulle sovvenzioni pubbliche, si ribadisce,  è sicuramente condivisibile, anche se restano la perplessità sulla fonte scelta per legiferare e il fastidio per disposizioni dal contenuto poco comprensibile.


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