IN POCHE PAROLE….

L’ordinanza della Asl che, accertato che nel “Gruppo Squadra” si sono verificati 8 casi di positività al Covid-19, dispone il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo e non soltanto gli 8 soggetti sottoposti ex lege a quarantena, va sospesa.


Tar Piemonte, Torino, sez. I, decreto 8 gennaio 2022, n. 5 – Pres. (ff.) Savio Picone


Tale provvedimento non consente alla squadra di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 vietando, di fatto, l’attività agonistica nel periodo considerato.

A margine

La Lega calcio Serie A chiede l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell’ASL di Torino la quale, accertato che nella squadra del Torino F.C. si sono verificati 8 casi di positività al COVID-19, ha disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo, prescrivendo l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati).

Per effetto del provvedimento, dal quale discende il divieto di allontanarsi dal domicilio per tutti i componenti del gruppo, la società Torino F.C. ha comunicato alla Lega Calcio l’impossibilità di prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 e 9 gennaio 2022.

Il decreto

Il giudice ritiene l’ordinanza dell’A.S.L illegittima per violazione dell’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 229, nonché della (vigente) circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020.

Si ricorda che l’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 229, al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative, ha disposto che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

A detti soggetti è infatti imposto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La norma si applica anche alle persone che erano sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Inoltre, con circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, è stato chiarito che, per i soggetti non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, rimane inalterata l’attuale misura della quarantena, prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Viceversa, per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green-pass, se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Infine, con la richiamata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (tuttora vigente) si è stabilito con specifico riferimento alle attività sportive che, nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra” per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo può essere posto “in bolla” e possono così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara.

Tuttavia la A.S.L. di Torino, con il provvedimento impugnato, ha confinato nel proprio domicilio dal 5 al 9 gennaio 2022, periodo in cui sono programmate due giornate di campionato, non soltanto i soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del d.l. 30 dicembre 2021 n. 229, non consentendo alla squadra del Torino F.C. di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 vietando, di fatto, l’attività agonistica nel periodo considerato.

Pertanto, ritenuto che il provvedimento impugnato determini un pregiudizio grave ed immediato collegato al rinvio delle gare di campionato in calendario fino al 9 gennaio 2022, il Tar lo sospende, fissando in successiva data la camera di consiglio per la trattazione collegiale.


Stampa articolo