Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 22 novembre 2019, n. 7975, Presidente Caringella, Estensore Di Matteo
A margine
All’esito di un concorso pubblico per l’assunzione di n. 6 agenti di polizia municipale, una candidata collocatasi all’11esimo posto della graduatoria finale si rivolge al Tar al fine del riconoscimento del punteggio relativo a vari titoli posseduti i quali, essendo stati dichiarati in maniera incompleta, non erano stati considerati nell’attribuzione del punteggio finale.
Più in particolare, nel caso del diploma di laurea, la mancanza del voto conseguito aveva condotto la commissione a non valutare il titolo.
Ad avviso della ricorrente la commissione avrebbe invece dovuto attivare il soccorso istruttorio assegnandole il punteggio corrispondente al voto di laurea conseguito o almeno il punteggio minimo previsto per il voto più basso.
Il Tar non accoglie sul titolo di studio evidenziando che il bando prevedeva che “nella domanda” fossero indicati “con precisione tutti gli elementi utili e necessari ad identificare il titolo posseduto” e che la commissione non avrebbe tenuto conto di titoli o di autocertificazioni sul loro possesso “pervenuti oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda o con modalità di inoltro diverse da quelle stabilite per la domanda stessa”.
Nella vicenda, la candidata si era infatti limitata a dichiarare la laurea posseduta nel proprio curriculum – e non nella domanda – omettendo di indicare il voto necessario alla sua valutazione. Consentire l’integrazione di tale elemento avrebbe significato consentire, a termini scaduti, di modificare la documentazione presentata per l’attribuzione del punteggio, in palese violazione della par condicio.
La ricorrente si appella quindi al Consiglio di Stato.
La sentenza
Il Consiglio di Stato ritiene il ricorso fondato ricordando che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l’art. 6, comma 1, lett. b) l. n. 241/1990 ha introdotto, nell’ambito del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere.
I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non si tratta di documentazione irregolare o carente, ma di errore commesso dal privato nell’istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione.
Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, il Collegio ritiene che, specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie della procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione.
Il danno, prima ancora che all’interesse privato, sarebbe all’interesse pubblico (art. 97 Cost.).
In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.
In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta – specificata dall’Adunanza plenaria nella sentenza 25 febbraio 2014, n. 9 – il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759).
Nella vicenda in esame, la commissione esaminatrice ben poteva, prima di concludere per la non valutabilità del titolo di studio, richiedere dei chiarimenti alla candidata ovvero di specificare il voto conseguito all’esame finale di laurea e così integrare la documentazione presentata, attribuendole il punteggio relativo senza concederle alcun indebito vantaggio.
di Simonetta Fabris