IN POCHE PAROLE …
Smart working per dipendenti con figli fino a 16 anni a casa, congedo retribuito al 50% in caso di under 14 se non è possibile il lavoro agile o di figli con grave disabilità accertata, assenza non retribuita con conservazione del posto per figli fra 14 e 16 anni, oppure bonus baby-sitter. Sono le misure previste dal decreto – legge 30/2021 per tutelare i genitori, lavoratori dipendenti con figli minori.
Il testo del decreto-legge 30/2021
Su lavoro agile, in questa Rivista “Introdurre e gestire lo smart working nelle organizzazioni pubbliche, anche di piccole dimensioni” e “Smart working fra regole emergenziali semplificate e disciplina a regime con il POLA“
Misure di sostegno
Il decreto – legge 13 marzo 2021, n. 30, recante le nuove misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19, prevede anche diverse misure di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena e stanzia 282,8 milioni di euro per l’anno 2021.
Le modalità operative per accedere ai benefici saranno stabilite dall’INPS, che ha anche il compito di monitorare il rispetto del limite di spesa e di non prendere in considerazione le domande che superano questo tetto.
Lavoro agile
Se compatibile con la mansione svolta, uno dei due genitori, lavoratore dipendente, con figli di età inferiore a 16 anni conviventi ha diritto a svolgere le prestazioni in modalità di lavoro agile per il periodo della durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, o della durata dell’infezione Covid-19 e della quarantena disposta dall’ASL.
Congedo retribuito
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile, uno dei due genitori con il figlio minore di 14 anni ha diritto ad assentarsi con il congedo Covid retribuito al 50%. Anche in questo caso il congedo spetta per la durata della sospensione dell’attività didattica in presenza, dell’infezione da SARS Covid-19 e della quarantena del figlio.
Lo stesso beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o che sono ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Congedo non retribuito
I lavoratori con figli di età compresa tra 14 e 16 anni, invece, non hanno diritto per l’assenza ad alcuna retribuzione e neppure al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma solo a non essere licenziati e alla conservazione del posto di lavoro.
Sanatoria
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 al 13 marzo 2021 durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda in congedo retribuito al 50% e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
Bonus baby-sitter
Possono scegliere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i figli conviventi minori di anni 14: gli iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica, i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica e gli operatori socio-sanitari dipendenti da strutture sanitarie, pubbliche o private accreditate.
Il voucher, che può arrivare fino a 100 euro a settimana, è erogato mediante il libretto famiglia. Può essere pagato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus childcare è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
Il beneficio è fruibile solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo. Il bonus per i servizi integrativi è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Beneficio solo per un genitore
Per i giorni in cui un genitore lavora in modalità agile o fruisce del congedo Covid-19, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, all’altro genitore non spetta alcun beneficio, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure previste dall’art. 2 del decreto.