IN POCHE PAROLE
Nessun rinvio delle prove pratiche o orali nei concorsi in ambito sanitario, neppure su richiesta del candidato positivo al Covid.
Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, ordinanza 3 febbraio 2021, n. 53, Pres. Passoni, Est. Ianigro
Per i concorsi pubblici svolti nel periodo emergenziale, il legislatore ha introdotto una disciplina di settore che discrimina i casi in cui si rende opportuna la sospensione delle prove che richiedono la presenza contestuale dei candidati, da quelli in cui essa non opera per esigenze di natura prioritaria in quanto correlate alla necessità di assicurare una celere copertura dei posti disponibili, come nel caso dei concorsi in ambito sanitario.
Nei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, è legittimo il rigetto della richiesta di rinvio della prova pratica (ed eventualmente orale), avanzata da un concorrente in ragione della sua positività al Covid-19, in quanto in questo settore prevalgono le esigenze di una celere copertura dei posti disponibili.
A margine
Una ASL respinge la richiesta di un concorrente di un concorso pubblico (per n. 1 posto di fisioterapista), di rinvio della prova pratica (ed eventualmente orale), avanzata in ragione della positività al COVID19.
Pertanto il candidato, che aveva superato la prima prova scritta, ricorre al Tar impugnando il predetto provvedimento e chiedendone la sospensiva e impugnando la graduatoria finale e il bando, nella parte in cui prescriveva l’esclusione automatica dei candidati non presenti alla prova scritta (pratica) per causa di forza maggiore o caso fortuito senza possibilità di fissare una sessione suppletiva.
La sentenza
Il collegio ricorda che la situazione straordinaria pandemica ancora in atto con riferimento alle procedure concorsuali ha trovato una compiuta disciplina, innanzitutto, con il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27, che, all’art. 87 comma 5, ha previsto una prima ipotesi di sospensione delle prove preselettive e scritte dei concorsi pubblici della durata di sessanta giorni, esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, e la disposizione è stata poi confermata dal d.P.C.M. 26 aprile 2020.
Diversamente con il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 al Capo XII, è stata introdotta una disciplina in tema di “Accelerazioni dei concorsi”, a riprova della voluntas legis di consentire, anche in costanza di emergenza, lo svolgimento delle prove concorsuali ricorrendone le condizioni per il periodo dal 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) sino al 31 dicembre 2020.
A ciò si aggiunge che, sebbene nelle more sia intervenuta un’ulteriore sospensione delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali con d.P.C.M. 3 novembre 2020, essa tuttavia non trova applicazione con riferimento ai concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, nell’ottica evidentemente di imporre un’accelerazione nelle procedure di assunzione di personale nel settore sanitario particolarmente esposto al rischio contagio e necessitante di integrazione e supporto all’attualità.
Da quanto sopra, emerge pertanto che, allo scopo di preservare il regolare svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche dagli effetti della situazione emergenziale in atto, è stata introdotta una disciplina di settore che discrimina i casi in cui si rende opportuna la sospensione delle prove che richiedono la presenza contestuale dei candidati, da quelli in cui essa non opera per esigenze di natura prioritaria in quanto correlate alla necessità di assicurare una celere copertura dei posti disponibili.
Infatti, in tale ultima ipotesi nulla è stato previsto a livello normativo con riferimento ad eventuali impedimenti derivanti dalle restrizioni Covid per cui, ferma restando la salvaguardia delle garanzie fatte proprie dall’amministrazione, nel settore sanitario relativo al concorso in esame appare comunque prioritaria l’esigenza di celerità e di pronta conclusione della selezione che resterebbe inibita per effetto di eventuali deroghe in funzione dello svolgimento delle prove suppletive richieste.
Pertanto il Tar respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso.