IN POCHE PAROLE …

Accelerano i giudizi amministrativi in materia di PNRR, con tempi di svolgimento del processo  adattati alle scadenze degli obiettivi del Piano.


LINK UTILI

 D.L.   n. 68 – 2022

D.L. n. 85 – 2022 

Codice del processo amministrativo 


La legge n. 108 del 5 agosto 2022  aggiunge, in sede di conversione, l’art. 12 bis  nel  D.L.  16 giugno 2022, n. 68,  per prevedere l’accelerazione dei giudizi amministrativi relativamente alle opere o agli interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La finalità  è di consentire il rispetto dei termini previsti dal   PNRR nel caso di ricorsi che riguardino interventi  inclusi nel Piano.

E’ opportuno ricordare che la stessa disposizione era prevista nel decreto – legge 7 luglio 2022, n. 85 , abrogato dall’art. 1 della su richiamata legge 108/2022.  E che la disposizione, di cui vengono fatti salvi gli effetti prodotti, nonostante il suo breve periodo di vigenza, è stata già applicata dal Consiglio di Stato (CdS, sez. IV,  decreto 15 luglio 2022, n. 3387).

Misure acceleratorie

Il TAR , in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, deve fissare,  con la medesima ordinanza, la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo contestualmente il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.

Se il Consiglio di Stato riforma l’ordinanza di primo grado di rigetto dell’istanza cautelare, la pronuncia di appello è trasmessa al TAR per la fissazione dell’udienza di merito entro trenta giorni  dalla data di ricevimento dell’ordinanza stessa, con la conseguenza che, se l’udienza di merito non si svolge entro i suddetti termini,  la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito, il giudice deve motivare espressamente la compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR.

In sede di pronuncia del provvedimento cautelare il giudice deve tenere conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.

Se prima della data dell’8 luglio 2022, la misura cautelare  è stata già concessa,  l’udienza per la discussione del merito è anticipata d’ufficio entro il termine di cui al comma 1 dell’art. 12-bis in commento. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni previste dallo stesso articolo.

Termini processuali dimezzati

Nei giudizi amministrativi in esame i termini processuali sono dimezzati, salvo le eccezioni previste dal c.p.a, all’art. 119, comma 2 (ossia, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, ecc).

Agli stessi giudizi si applicano le disposizioni specifiche previste dall’art. 120 del c.p.a.  per i procedimenti relativi alle controversie  concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ecc., di cui all’art. 119, comma 1, lett. a) dello stesso c.p.a.

Integrazione del contraddittorio

Sono parti necessarie dei giudizi  di cui trattasi le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR,  per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.

In mancanza, il giudice deve ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 del c.p.a


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