IN POCHE PAROLE…
I titoli di riserva al pari di quelli di preferenza non sono oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice bensì vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito.
Tar Lazio, Roma, sez. II, sentenza 10 giugno 2022, n. 7699 – Pres. Riccio, Est. Monica
Né i principi che regolano le procedure concorsuali né la normativa vigente in materia né il bando di concorso prevedono la necessità di comunicazione della qualità di dipendente dell’amministrazione banditrice del concorso già all’atto di partecipazione al concorso quale elemento fondamentale, determinante l’esclusione dalla relativa quota di riserva.
A margine
Una concorrente impugna la graduatoria di merito relativa ad un “Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 420 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato alla categoria D (posizione economica D1), di cui n. 20 posti per l’accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Funzionario Avvocato, cat. D – posizione economica D1”, lamentando la mancata attribuzione del titolo di riserva del 30% dei posti previsto dal Bando, rivolta al “personale dipendente del Comune (che ha bandito il concorso) con rapporto di lavoro subordinato”.
Quanto sopra pur non avendo dichiarato la titolarità della riserva nella domanda di partecipazione telematica al concorso con la spunta della relativa casella.
Sul punto la ricorrente evidenzia che detta qualità era da lei già posseduta alla data di scadenza del bando nonché nota al Comune, presso la quale la stessa presta la propria attività lavorativa fin dal 27 dicembre 2016.
Ricorda inoltre di aver inviato, all’indomani dell’esito della prova, ma sempre in data antecedente alla pubblicazione della graduatoria, essendo risultata idonea, ulteriore “dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.P.R. 445/2000” nella quale spuntava la casella relativa alla dichiarazione dell’intenzione di “avvalersi della riserva dei posti in qualità di dipendente”.
Afferma, dunque, di aver “diritto al riconoscimento della qualità di riservataria”, non prevedendo il Bando che la comunicazione del possesso avvenisse a pena di decadenza al momento dell’invio della domanda.
Il Comune richiama invece, a supporto della legittimità della propria determinazione, il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi in sede di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La sentenza
Il collegio accoglie il ricorso ritenendo che il titolo di riserva per il personale dipendente dell’amministrazione banditrice del concorso previsto per i concorsi pubblici all’art. 24 del d.lgs. n. 150/2009 e richiamato dal bando de quo debba ritenersi valutabile sebbene non dichiarato in sede di domanda di partecipazione, se fin da allora posseduto nonché esibito, all’esito del superamento della relativa prova selettiva e prima della pubblicazione della graduatoria, nei termini a tal fine indicati dall’amministrazione.
I titoli di riserva al pari di quelli di preferenza non sono, infatti, resi oggetto di esame da parte della Commissione giudicatrice bensì vengono in considerazione solo successivamente allo svolgimento delle prove selettive, al momento della redazione della graduatoria di merito – come confermato dal prevedere l’art. 16 del d.P.R. n. 487/1994 che la relativa documentazione venga inviata successivamente allo svolgimento delle prove – non potendo, perciò, essere assimilati ai titoli di merito, che ai sensi del precedente art. 8 dello stesso d.P.R. n. 487/1994 sono, invece, valutati “dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati”, con conseguente necessità che solo quest’ultimi vengano indicati già in sede di domanda (in tal senso, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, n. 3467/2020 nonché T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, n. 1985/2007).
Ne discende come – trattandosi di titoli rilevanti ai soli fini della formazione della graduatoria di merito – il concorrente, dopo aver superato con esito positivo la prova selettiva e prima che sia approvata la graduatoria finale, abbia (ancora) la possibilità di far valere i titoli di riserva (comunque posseduti all’atto della domanda di partecipazione) anche se non dichiarati ovvero erroneamente dichiarati nella domanda di partecipazione, se trasmessi entro il relativo termine stabilito dall’amministrazione.
La circostanza che tali titoli non possano essere valutati prima rende, infatti, evidente come la loro considerazione non sia, comunque, suscettibile di arrecare alcuna violazione della par condicio tra i candidati, con conseguente inconferenza del richiamo al principio di autoresponsabilità, invero affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento al solo possesso dei requisiti di partecipazione (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1148/2019).
Nel caso di specie risulta incontestato che la ricorrente al momento della presentazione della domanda fosse già dipendente a tempo indeterminato del Comune e che, nel termine (perentorio) richiesto dall’amministrazione con avviso del 2 luglio 2021, abbia inviato ben due comunicazioni all’amministrazione resistente volte a rendere edotta la Commissione, ai fini della formulazione della graduatoria di merito, della titolarità della riserva in questione.
A ciò si aggiunga come il titolo di riserva, in ragione di quanto stabilito al citato art. 24 del d.lgs. n. 150/2009, trovi applicazione automatica in favore di tutti candidati idonei che sono già dipendenti dell’amministrazione che ha indetto il concorso, atteso l’interesse pubblico, espressamente perseguito dal legislatore, a “riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”, con la conseguenza che la sua mancata indicazione nella domanda di ammissione al concorso non potrà di per sé precludere la sua considerazione in favore del candidato.
Né la previsione del bando, che richiedeva l’indicazione del possesso del titolo di riserva già nella domanda di partecipazione, può ritenersi d’ostacolo ad una tale conclusione.
Il Collegio è, infatti, dell’avviso di non potersi attestare, nel caso in esame, sull’interpretazione formalistica del Bando proposta dall’amministrazione resistente, invero non rispondente ad un concreto interesse pubblico da tutelare, ritenendo di dover, viceversa, valorizzare la circostanza che le relative disposizioni non stabilissero che l’omessa comunicazione, in sede di presentazione della domanda, della volontà di avvalersi della quota di riserva prevista per i dipendenti avrebbe comportato l’esclusione del candidato dalla quota medesima, peraltro stabilendo il successivo art. 7 che i titoli di riserva “sono valutati esclusivamente all’atto della formulazione della graduatoria di merito”.
La graduatoria di merito è quindi annullata nella parte in cui la ricorrente non risulta compresa nella quota di posti riservata ai dipendenti, con l’obbligo dell’amministrazione a procedere alla sua riformulazione nella parte de qua.