Il recentissimo decreto Renzi [1] n. 66/2014, meglio conosciuto come decreto Irpef, oltre alle più note disposizioni sul bonus fino a 80 euro per i lavoratori con redditi più bassi, e sulla riduzione del cosiddetto “cuneo fiscale”, è ricco, nel solco della deprecabile saga dei cosiddetti Decreti Omnibus, di diverse e disomogenee norme: dall’inasprimento, da luglio, della tassazione delle rendite finanziarie, al non risolto problema dei debiti della pubblica amministrazione; dall’edilizia scolastica fuori dal patto di stabilità, alla lotta all’evasione fiscale, alla razionalizzazione della spesa pubblica per acquisiti di beni e servizi, consulenze e autovetture, ecc…

Fra le disposizioni varie, si segnala l’art. 8, rubricato “Trasparenza e razionalizzazione della  spesa  pubblica  per  beni  e  servizi”, che, ai commi 1 e 2, prevede nuove regole in materia di trasparenza e obblighi di pubblicità delle amministrazioni pubbliche aggiuntive rispetto ai circa 270 adempimenti di pubblicazione previsti dal decreto legislativo “trasparenza” n. 33 dello scorso anno.

Con questa norma, il Governo, in sintesi, aumenta il già elevato numero di adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in materia di pubblicazione di dati e informazioni, trascurando di prestare attenzione alle preoccupazioni espresse dall’Autorità nazionale anticorruzione nel Rapporto sul primo anno di attuazione della l. 190/2012, secondo cui  l’efficacia della pubblicazione di dati, documenti e informazioni rischia di essere compromessa, non solo dall’atteggiamento culturale delle amministrazioni poco propense a rendere conto delle proprie attività, anche dalle oggettive difficoltà connesse alla crescita enorme degli obblighi che ne rendono estremamente difficile l’immediata attuazione  (pag. 9 Rapporto).

Ambito di applicazione

L’art. 8 precisa che sono tenuti agli obblighi di pubblicità previsti dalla stessa norma le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 11 del d.lgs 33 del 2013, e, quindi, (sembra) le sole amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, università, istituti d’istruzione, regioni, province, comuni, camere di commercio, enti pubblici non economici, ecc) e non tutti i soggetti elencati nel richiamato art. 11 (società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e società da esse controllate, autorità di garanzia, vigilanza e regolazione, enti pubblici economici).

Dati da pubblicare

La disposizione in commento precisa, innanzitutto, che i nuovi obblighi di pubblicazione sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli articoli 29, 33 e 37 del decreto 33.

Permane, pertanto, l’obbligo di pubblicare:

a)   i dati  relativi  al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica,  aggregata  e  semplificata,  anche  con  il   ricorso   a rappresentazioni  grafiche, e il Piano degli indicatori e risultati attesi  di  bilancio (art. 29);

b)   un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli  acquisti di  beni,   servizi   e   forniture,   denominato  «indicatore   di tempestività dei pagamenti» (art. 33);

c) le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, e le determinazioni a contrattare (art. 37)

A tali obblighi di pubblicazione, l’art. 8 del “decreto IRPEF” ne aggiunge altri due:

a)       i dati relativi alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi;

b)      l’indicatore di tempestività dei pagamenti.

Il decreto attuativo

L’articolo 8 si limita a precisare che la pubblicazione deve avvenire sul sito istituzionale e che devono essere accessibili anche attraverso il ricorso ad un portale unico, mentre rinvia per le regole attuative ad un apposito decreto.

Bisognerà attendere, quindi, l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per conoscere lo schema tipo per la pubblicazione di questi dati e le relative modalità attuative. Non solo. Con l’emanazione del decreto, sarà forse più chiaro in che cosa queste informazioni differiscano dai dati già previsti dalle richiamate disposizioni del d.lgs 33, di cui lo stesso articolo in esame si premura a ricordare la permanenza dell’obbligo di pubblicazione. La norma sul punto potrebbe essere migliorata già in sede di conversione, prevedendo semplicemente che i dati relativi alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi e l’indcatore di tempestività dei pagamenti di cui agli articoli 29 e 33 del d.lgs 33/2013 devono essere pubblicati con le odalità da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le sanzioni

L’inadempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 8 del d.l. 66/2014 comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio dell’art. 46 del d.lgs 33/2013.

L’inadempimento costituisce per il responsabile della trasparenza elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,  eventuale  causa  di responsabilita’ per danno all’immagine  dell’amministrazione  ed è valutato comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  accessorio  collegato  alla  performance individuale dei responsabili.

Il responsabile ha un’unica possibilità per sottrarsi alle suddette gravi sanzioni: provare che l’inadempimento è dipeso da  causa a lui non imputabile,  prova, com’è noto, non  sempre agevole da fornire.

Giuseppe Panassidi



[1] Decreto – legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, in G.U. n.95 del 24-4-2014

 

 


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