IN POCHE PAROLE

Non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.


Consiglio di Stato, sentenza 5 gennaio 2021, n. 158, Pres. Corradino, Est. Puliatti


In presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta.


A margine

Un concorrente impugna davanti al Tar l’esito delle prove scritte di un concorso indetto dall’INPS per l’assunzione di 967 consulenti di protezione sociale- posizione economica C1, affermando l’eccesso di potere sotto il profilo della erroneità nella parte in cui il quesito n. 28 della prima prova scritta a quiz (organo competente a definire il codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell’art 54 del d.lgs. n. 165 del 2001) avrebbe tra l’altro recato due risposte egualmente esatte (“il Governo” e “le stesse pubbliche amministrazioni”) ritenendo tuttavia errata quella fornita dal ricorrente (“le stesse Pubbliche Amministrazioni”).

Il Tar per il Lazio, con sentenza n. 11565 del 29.11.2018, accoglie il ricorso ritenendo che il quesito in esame “non era senz’altro formulato in modo tale da far emergere, con chiarezza e precisione, quale fosse l’organo chiamato in via generale o comunque principale ad esercitare una simile competenza nella direzione sopra indicata”.

Pertanto il ricorrente è ammesso alle ulteriori venendo poi assunto dall’INPS.

L’INPS si appella tuttavia al Consiglio di Stato.

La sentenza – Il collegio conferma la sentenza appellata evidenziando che il TAR ha correttamente ricordato che, per costante giurisprudenza, “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018).

Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dal ricorrente.


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