La scelta dell’amministrazione di ammettere istanze on-line seguite dall’invio di ulteriore documentazione cartacea non è conforme al principio di buon andamento e aggrava il procedimento.
Consiglio di Stato, sede giurisdizionale, sez. VI, 8 ottobre 2013, Presidente Barra Caracciolo, estensore Malaschini.
Il caso
Il Consiglio di Stato giudica sull’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca contro una sentenza del Tar Firenze che riammette, tra gli iscritti ad un corso di laurea, un candidato precedentemente escluso per aver presentato l’istanza esclusivamente on line, senza l’invio della documentazione cartacea richiesta dal bando.
La sentenza
Nel 2008 uno studente presenta domanda di iscrizione on line all’Università di Firenze per sostenere le prove di ammissione al corso di laurea delle professioni sanitarie effettuando, contestualmente, il versamento del contributo di 30 euro richiesto dal bando. Il soggetto non viene tuttavia compreso nell’elenco degli ammessi pubblicato dall’Ateneo per mancata presentazione della domanda “cartacea”, della copia del documento di riconoscimento e dell’originale dell’attestazione di versamento.
Lo studente ricorre quindi al Tribunale amministrativo per la Toscana chiedendo l’annullamento dell’esclusione dall’elenco degli ammessi a sostenere le prove, nonché del bando di concorso, recante i criteri per l’ammissione alle suddette prove. Il collegio, con sentenza n. 631-2009, accoglie il ricorso affermando che la previsione di un ulteriore adempimento, successivo all’iscrizione on line (peraltro correttamente prodotta attraverso l’assegnazione di un codice), comporta un irragionevole aggravamento del procedimento e non può determinare l’esclusione di un candidato.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non condivide la pronuncia considerando invece la previsione del bando sulla consegna cartacea, un adempimento non irragionevole né gravoso. Conseguentemente propone appello al Consiglio di Stato.
Il giudice di secondo grado ricorda che, in genere, l’acquisizione di documentazione cartacea, dopo quella informatica, mira a consentire un controllo più agevole da parte dell’Amministrazione. Ciò al fine di evitare potenziali disguidi nelle successive fasi della selezione. Tale adempimento, tuttavia, non esclude che possa verificarsi un contrasto tra la documentazione acquisita on line e quella cartacea successivamente trasmessa, determinando un possibile contenzioso sulla prevalenza da attribuire all’uno o all’altro strumento e non facilitando la linearità e la ragionevolezza del procedimento amministrativo.
Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato ritiene prevalente il diritto dello studente che ha compiuto correttamente la procedura di iscrizione on line, acquisendo il codice identificativo, e pagato il contributo dovuto. Per contro, l’interesse dell’amministrazione ad un ulteriore controllo dei dati in già in suo possesso potrà essere realizzato predisponendo un’ulteriore procedura informatica e richiedendo chiarimenti attraverso modalità alternative solo ove necessario.
In conclusione, la scelta dell’amministrazione di far seguire alla procedura informatica ulteriori documenti cartacei non appare ragionevole e ispirata al principio di buon andamento di cui all’articolo 97 della Costituzione. Per tale motivo la mancata presentazione di quanto richiesto non può inficiare la validità della domanda on line, presentata e registrata correttamente, la quale assume valore prevalente.
Tra l’altro, la stessa Università, per l’anno accademico 2009-2010, ha previsto la presentazione della domanda d’iscrizione presso la Facoltà di medicina e chirurgia, esclusivamente tramite la modalità informatica.
La valutazione della sentenza
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato conferma le previsioni recate dal d.lgs. 82-2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), che sancisce il diritto dei cittadini ad interagire con la pubblica amministrazione tramite strumenti informatici. Di particolare importanza appare l’affermazione secondo la quale l’interesse dell’amministrazione ad un successivo controllo di dati già in suo possesso può essere effettuato attraverso la predisposizione di un’ulteriore procedura informatica, utilizzando le risalenti procedure cartacee solo ove necessario.
L’innovazione digitale deve quindi investire tutte le fasi del procedimento amministrativo: dalla comunicazione tramite posta elettronica all’accesso telematico agli atti amministrativi, dall’erogazione di servizi ed effettuazione di pagamenti on line alla presentazione di istanze, dichiarazioni e documenti per via telematica.
In proposito va ricordato che, con l’art. 65 del d.lgs. 82-2005 il legislatore traccia una duplice via per l’inoltro di istanze e documenti tramite modalità telematica: la compilazione sul sito web dell’amministrazione o l’invio tramite posta elettronica certificata (PEC). In particolare secondo il CAD, le istanze e le dichiarazioni presentate alla PA, per via telematica dai privati, sono valide se:
1. sono sottoscritte con firma digitale o con firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
2. quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
3. se trasmesse dall’autore mediante PEC (V. Dpcm 27 settembre 2012 sulle regole tecniche per l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella PEC ai sensi dell’art. 65, co, 1, lett. c-bis del CAD);
4. se trasmesse con strumenti alternativi stabiliti per l’identificazione dell’utente, nei limiti definiti da ciascuna PA.
Tali istanze sono equivalenti alle domande e alle dichiarazioni sottoscritte in presenza del dipendente addetto. L’istanza telematica assume comunque il valore superiore della scrittura autenticata ex art. 2703 cod. civ. (fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da parte del sottoscrittore).
di Simonetta Fabris