IN POCHE PAROLE …
Con la legge n. 15 del 21 febbraio 2025, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24.2.2025, è stato convertito, con modificazioni, il decreto Milleproroghe 2025″. Si ricorda che Il disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera, in seconda lettura, il 20 febbraio 2025 (A.C. 2245) dopo essere stato licenziato dal Senato in data 13.2.2025 con diverse modifiche (A.S. 1337) .
Diverse le novità anche per il settore delle pubbliche amministrazioni e in materia ambientale.
D.L. 27.12.2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Vol. I – Vol. II Dossier Servizi Studi Camera e Senato
LEGGE 21 febbraio 2025 n. 1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (GU Serie Generale n. 45 del 24-02-2025)
Il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è stato convertito, con diverse modifiche, introdotte soprattutto dal Senato, nella legge 21 febbraio 2025, n. 15, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta avvenuta il 24 del corrente mese.
Autorizzazione alle assunzioni e utilizzo facoltà assunzionali nelle amministrazioni dello Stato e nelle università statali (art. 1, commi 1 e 1-bis)
Con una modifica dell’art. 35, comma 4, del del d.lgs. 30.3.2001, 165 è previsto che le facoltà assunzionali, autorizzate con DPCM, sulla base del piano triennale dei fabbisogni, abbiano una validità non superiore a tre anni e che le medesime facoltà assunzionali, ivi incluse quelle derivanti da speciali disposizioni di legge, non possano essere prorogate alla scadenza. In via transitoria, viene, altresì, disposto che le facoltà assunzionali pregresse non ancora esercitate relative ad annualità precedenti l’anno 2025, già autorizzate o da autorizzare con DPCM, ivi comprese quelle previste da speciali disposizioni di legge, in scadenza alla data del 31 dicembre 2024, vengano esercitate entro a non oltre il 31 dicembre 2025 e non possano essere prorogate. Analoghe disposizioni, a regime e transitoria, vengono previste per le Università statali.
Obblighi contributivi per le pubbliche amministrazioni (art. 1, commi 2 e 3)
Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2025, la disapplicazione dei termini di prescrizione e i termini di prescrizione relativi agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali per i lavoratori pubblici subordinati e per i collaboratori (collaborazione coordinata e continuativa), in scadenza al 31.12.2024, e il relativo periodo di riferimento fino al 31 dicembre 2020 (a legislazione vigente 2019), consentendo così alle pubbliche amministrazioni di regolarizzare il versamento dei contributi e la denuncia dei compensi erogati (art. 1, comma 2). La deroga, sempre fino al 31 dicembre 2025, è estesa anche agli interessi e sanzioni. Rimangono salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore. Oggetto delle modifiche: l’art. 3, commi 10-bis e 10 ter, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e art. 9, comma 4, del d.l. 30.12. 2021, n. 228 e relativa legge di conversine n.15 del 2022.
Proroga di delibere e regolamenti relativi a fiscalità locale (art. 1 commi 2-bis e 2-ter)
La disposizione consente, anche per il 2024, di considerare tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote relative all’IMU e delle imposte diverse dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’imposta di soggiorno, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024 e pubblicate, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia, entro il 7 febbraio 2025 (art. 1, comma 2-bis); è esclusa la tari. Inoltre, sempre con riferimento all’anno 2024, il computo dell’eventuale differenza positiva relativa all’IMU è calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del citato comma 72 e quella versata, ai sensi dell’art.1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, entro il 16 dicembre 2024 e può essere versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 28 febbraio 2025 .
Termini per la revoca a favore dei comuni del contributo per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 6-bis).
La norma posticipata, dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023, la data oltre la quale è prevista la revoca dei contributi statali relativi all’anno 2021, concessi ai comuni per tali investimenti ai sensi dell’art. 1, comma 139, della legge 30.12. 2018, n. 145 .
Cabina di regia per la crisi idrica (art. 1, commi 7 e 8)
Viene prorogata al 2025 la facoltà dal parte del DIPE di avvalersi di due esperti o consulenti in qualità di segreteria tecnica della Cabina di regia.
Responsabilità erariale “alleggerita” (art. 1 comma 9).
E’ disposta la proroga per quattro mesi (dal 31.12.2024 al 30.4.2025) del regime di responsabilità erariale limitata ai soli casi di dolo, introdotto, in via temporanea, dall’art.1, comma 2, del d.l. 16.7.2020, n. 76, per superare la cosiddetta “paura della firma”; in altri termini, amministratori e dipendenti, pubblici e privati, cui è affidata la gestione di pubbliche risorse. non rispondono per colpa grave, salvo i casi di comportamenti omissivi.
Assunzioni senza obbligo di preventiva mobilità fra pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 10-bis)
Viene prorogato dal 31.12.2024 al 31.12.2025 il termine previsto dal comma 8 dell’art. 3 della legge n. 56 del 2019, secondo cui le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di personale tra amministrazioni diverse previste dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 .
Avvalimento della Cassa dd.pp. spa per piani e programmi (art. 1, comma 10-quater)
La disposizione proroga al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi della Cassa Depositi e Prestiti e di società da essa controllate per l’assistenza e la gestione di piani e programmi finanziari per interventi pubblici del programma React-EU o nell’ambito di piani o strumenti di programmazione europea, ex art. 10, comma 7-novies, del d.l. n. 121 del 2021 .
Durata incarico componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (art. 1, comma 10 – quinquies)
E’ possibile prorogare, al massimo fino al 31 dicembre 2027, il termine di durata dell’incarico di componenti dell’OIV conferito o rinnovato per effetto dell’art. 14-bis del d.lgs. 27.10.2009, n. 150, se in carica alla data del 28.12.2024 .
Incarichi gratuiti a soggetti in quiescenza (art. 1 comma 10- septies)
Passa da uno a due anni la durata massima degli incarichi a titolo gratuito dirigenziali e direttivi conferibili a soggetti in quiescenza, conferibili ai sensi dell’art. 5, comma 9, del d.l. 6.7.2012 n. 95, convertito dalla L. n. 135 del 2012.
Inconferibilità di incarichi a componenti di organi politici (art. 1, comma 10-octies)
E’ prorogato di un ulteriore anno (fino al 31 dicembre 2025) il regime transitorio che consente la non applicazione delle incompatibilità di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. 8.4.2013, n. 39, ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la stessa popolazione .
Svincolo per regioni ed enti locali dell’avanzo per copertura disavanzi delle ASL e sostegno al turismo (art. 1, comma 10-novies)
La disposizione consente, anche in sede di approvazione del rendiconto 2024 (oltre al già previsto rendiconto 2023), sempre limitatamente alle risorse di parte corrente, per Regioni, enti locali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria (enti di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 118 del 2011) lo svincolo delle quote di avanzo per coprire i disavanzi di ASL e il sostegno degli operatori del settore turistico-ricettivo, termale e della ristorazione, ex art. 1, comma 822-bis, della legge n. 197 del 2022 .
Assunzioni negli enti territoriali (art. 1, comma 10-decies)
La norma stabilisce che le assunzioni degli enti territoriali autorizzate dall’art. 3, commi 5 e 5-ter del d.l. 22.4.2023 n. 44 , possano essere effettuate, fino al 31 dicembre 2026, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse di cui all’art. 30 del testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001).
Proroga della deroga per le regioni di utilizzare le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione (art. 1, comma 10-undecies)
La disposizione estende al 2024 l’applicazione della normativa della legge di bilancio 2019 (L. 145/2019, artt. 899, 897 e 898), concernente l’utilizzo, senza escludere la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazioni di liquidità, delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e le province autonome .
Adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive e dei rifugi alpini (art. 2, comma 6-bis)
Estende di due anni (dal 31.12.2024 al 31.12.2026) il termine per il completamento dell’adeguamento antincendio delle attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario previsto dall’articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, previa presentazione della SCIA parziale entro il 31.12.2025 (rispetto al 30 giugno 2023 previsto dalla legislazione vigente); e, dal 31.12.2023 al 31.12.2025, per i rifugi alpini, il termine per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio, dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni e di modifica di quelli esistenti .
Proroga del termine di presentazione della domanda di trasferimento di immobili statali agli enti territoriali (art. 3, comma 3)
Slitta al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale gli enti territoriali possono presentare richiesta all’Agenzia del demanio di trasferimento in loro favore, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili, in gestione all’Agenzia medesima, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, del d.l. 24.2.2023, n. 13, relativo a disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e PNC ).
Locazioni passive statali (art. 3, comma 4, lett. a)
E’ prorogata al 31 dicembre 2025 la disciplina transitoria che prevede la disapplicazione della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva (ex. d.l. 2012 n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza in presenza di una delle seguenti condizioni: a) classe energetica non inferiore a “B” o non inferiore a “D” per immobili sottoposti a vincoli culturali; b) 15 metri quadrati per addetto, aumentabili a 20 per immobili con limitata flessibilità; c) il nuovo canone di locazione è inferiore all’ultimo.
Strumenti di acquisto e negoziazione CONSIP e contratti di telefonia fissa (art. 3, comma 7)
Sono prorogati, dal 31.12.2024 al 31.12.2025, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori relativi a servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (ex art. 1-ter, comma 1-bis, del d.l. 29.12.2022, n. 198); sempre fino al 31.12.2025, possono essere prorogati i contratti di servizi di telefonia fissa nei limiti dei relativi importi complessivi residui
Proroga del regime di esenzione IVA per le ETS (art. 3, comma 10)
E’ differito al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime “fuori campo iva” al “regime di esenzione iva” per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Per fruire dell’agevolazione, le imprese dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate: dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.1.2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15.11.2025; dal 20.11.2025 al 2.12.2025, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1.1.2025 fino al 15.11.2025 .
Deroga per la regione Molise in materia di assunzioni (art. 3, comma 10-bis)
La disposizione prevede che alla regione Molise non si applichi, fino al 30 giugno 2025, il sistema sanzionatorio ex art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24.6.2016, n. 113, sui limiti alle assunzioni di personale per gli enti che non approvano il bilancio e il rendiconto nei termini di legge.
Indennità per gli amministratori di piccoli enti colpiti da eventi sismici (art. 3, comma 14-ter)
Viene prorogato al 31.12.2025 il termine del 31.12.2024 di cui all’art. 44, comma 2-bis, del d.l. n. 189 del 2016, come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a-bis) del d.l. n. 123 del 2019, che consente al sindaco e agli assessori per determinati comuni, colpiti dagli eventi sismici del 2016 con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la facoltà di applicare l’indennità di funzione prevista per la classe di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio comunale.
Possibilità per gli enti locali di rinegoziare l’indebitamento (art. 3, comma 14-quinquies)
Sono prorogate al 2025 le disposizioni dell’art. 3-ter, commi 2 e 3, del d.l. 29.12.2022, n. 198, che consentono agli enti locali di rinegoziare o sospendere i propri mutui, per alleggerire l’onere dell’indebitamento sul bilancio.
Accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (art. 3, comma 14-septies)
La norma proroga, dal 31 marzo al 30 settembre 2025, il termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti di
iscrizione nell’albo da parte dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate; inoltre, le disposizioni relative all’albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (52, comma 5, lettera b), n. 1 e 53, comma 1, del d.lgs. 15.12.1997, n. 446 ), vengano interpretate nel senso che le società di scopo (ex art. 194 del d.lgs. 31.3.2023, n. 36 , codice dei contratti pubblici, relativamente alle concessioni nella forma della finanza di progetto) o di progetto (art. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016; precedente codice dei contratti), non siano iscritte al predetto albo se la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo.
Riammissione alla Rottamazione quater (art. 3-bis)
E’ introdotta la possibilità per i debitori che, alla data del 31 dicembre 2024, sono incorsi nell’inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell’adesione alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 235, della L. 29.12. 2022, n. 197, di essere riammessi alla rottamazione presentando , entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione già prevista sempre ai sensi della L. 197 del 2022.
Ricetta elettronica degli operatori sanitari (art. 4, comma 12-bis)
Viene prorogato dal 31 marzo al 31 dic. 2025, il termine sulle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica.
Normativa antincendio degli edifici adibiti all’istruzione (art. 5, commi da 4-ter a 4-quinquies)
E’ prorogato al 31 dicembre 2027 il termine per l’adeguamento alla normativa antiincendio previsto per gli edifici destinati all’istruzione (edifici scolastici, locali adibiti a scuola, strutture in cui sono erogati percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, edifici e locali adibiti ad asilo nido, edifici, locali e strutture delle università e altri ancora.
Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale in modalità telematica (art. 5, comma 4-sexies)
E’ prorogata, anche per l’anno accademico 2025/26, la facoltà di svolgere la formazione inziale in modalità telematica (v. art. 18-bis, comma 6-bis, del d.lgs. n. 59 del 59 del 2017) .
Individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (art. 6, comma 4-bis)
E’ prolungato da 24 a 48 mesi il termine originario previsto dal comma 13 dell’art. 26 della L. 5.8.2022 n. 118 (legge concorrenza 2021) per la modifica del d.P.R. n. 31 del 2017, recante il regolamento d’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Termini per l’edilizia privata (art. 7, comma 2)
Sono prorogati da trenta a trentasei mesi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in materia edilizia, dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31.12.2024, delle convenzioni di lottizzazione o dagli accordi similari comunque denominati dalle legislazioni regionali .
Sanzioni al codice della strada (art. 7, comma 4)
E’ differito al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il D.M. relativo agli importi delle sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all’andamento dell’inflazione del biennio 2024-2025 .
Ripristino del rapporto d’impiego di dipendenti pubblici prosciolti in sede penale (art. 10-bis)
La disposizione riguarda l’interpretazione autentica è l’art. 2, comma 1, del d.l. 16.3.2024, n. 66, che stabilisce la procedura di riammissione in servizio del dipendente pubblico sospeso, o nel frattempo cessato, dal servizio, o collocato anticipatamente in quiescenza, a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento (per insussistenza del fatto, per non commissione o per irrilevanza penale del fatto o per archiviazione per infondatezza della notizia di reato) in assenza, comunque di elementi di responsabilità disciplinare o contabile). Con la novella introdotta dalla legge di conversione del d.l. 202/2024, la disposizione deve essere interpretata nel senso che la stessa si applica alle sole domande di riammissione, previste a tal fine dall’art. 3, commi 57 e 57-bis della L 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), presentate dai dipendenti pubblici cessati o in quiescenza alla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (comma 1). Detta disposizione prevede che il pubblico dipendente, sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego o collocato anticipatamente in quiescenza, a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l’anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione.
Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (art. 16)
La norma prevede che, dal 5 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, l’attività istruttoria per la determinazione dei LEP sia svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1), che svolgerà altresì alcune funzioni precedentemente affidate alla segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LE. Sul punto cfr. art. 1, commi da 791 a 801-bis della legge 29.12. 2022, n. 197 dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 12-14 nov. 2024.
Piccoli comuni, abrogazione dell’obbligatorio esercizio associato delle funzioni (art. 21, comma 3)
L’art. 21, comma 3, abroga i commi 31-ter e 31-quater dell’art. 14 del d.l. 31.5.2010, n. 78 sui termini entro in quali i piccoli comuni avrebbero dovuto adempiere all’obbligo di organizzare in forma associata l’esercizio delle funzioni fondamentali (sul punto si veda Corte costituzionale n. 33 del 2019, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 28 del predetto articolo 14 “nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l’esonero dall’obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio-ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento“).
Armi ad impulsi elettrici in tutti i comuni (art. 21, comma 5-quater): la disposizione prevede l’abrogazione dell’art. 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4.10.2018, n. 113 , secondo cui la facoltà di avviare la sperimentazione dell’uso di armi ad impulsi elettrici (cosiddetti Taser) è possibile nei soli comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore a centomila abitanti. Ne consegue che l’uso di Taser è possibile in tutti i comuni, a condizione, in ogni caso, che il comune abbia provveduto ad istituire l’armeria del Corpo o Servizio di polizia locale e nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci comunali.
Eleggibilità a Presidente della Provincia (art. 21-bis).
La disposizione prevede che, in deroga all’articolo 1, comma 60, della legge n. 56 del 2014, che, per gli anni 2025 e 2026, siano eleggibili a presidente della provincia anche i sindaci della provincia il cui mandato scada prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
Ambito ambientale
Energia termica e siti contaminati (art. 11, commi 1 e 2)
Viene prorogato al 1° gennaio 2025 il termine (del primo gennaio 2024) a decorrere dal quale le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui devono provvedere affinché una quota dell’energia venduta sia rinnovabile (art. 11, comma 1) e viene soppresso il termine ordinatorio di tre anni per l’effettuazione della ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale stabilito dall’articolo 17-bis (disposizioni per la riperimetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale), comma 1, del decreto-legge 6.11.2021, n. 152, dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 199 del 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili .
Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (art. 11, comma 2-bis)
La disposizione prevede che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, siano estesi da sessanta a centoventi giorni i termini ulteriori di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), del decreto 4.4.2023, n. 59 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica , decorrenti dal dal 15 giugno 2023, entro i quali deve essere effettuata l’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del d.lgs. 3.4. 2006, n. 152, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (188-bis, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che l’iscrizione al Registro elettronico nazionale comporti il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi di funzionamento)
del sistema.
Prorogato il calcolo della quota di biocarburanti e bioliquidi e combustibili da biomassa (art.11, comma 2-ter)
La norma prevede la proroga dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026, del termine a partire dal quale non può più essere conteggiata la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa, prodotti a partire da olio di palma e relativi sottoprodotti (PFAD), di cui all’art. 40, comma 1, lettera c), del d.lgs. 8.11.2021, n. 199 , ai fini del raggiungimento dell’obiettivo in termini di consumo da fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell’anno di riferimento.
Utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (art. 11, comma 2-quater e 2 quinquies)
La disposizione proroga per l’anno 2025 gli obblighi di immissione in consumo di cui all’art. 39 del d.lgs. 8.11.2021, n. 199 per i fornitori di metano e di biometano ovvero biogas per trasporti immessi in consumo e per il trasporto stradale e ferroviario (comma 2-quater); nonché l’applicabilità, senza alcun termine (in luogo del termine del 31.12.2024) delle misure semplificative concernenti le procedure di verifica concernenti i recipienti a pressione con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi (comma 2-quinquies).
Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (art. 11, comma 2-sexies)
Il comma 2-sexiex dell’art. 11 proroga al 31 dicembre 2025 il termine di validità delle modalità di attestazione del rispetto dei criteri di sostenibilità, previste dall’articolo 42, commi 6-11, del d.lgs. 8.11.20 21, n. 199 ; la proroga riguarda i produttori di energia elettrica e calore derivati da combustibili da biomassa, con l’eccezione del biometano, e si applica solo ai produttori che, entro il 31 maggio 2025, abbiano accettato un preventivo per la certificazione della sostenibilità rilasciata da un organismo accreditato nel Sistema Nazionale di Certificazione o operante all’interno di un Sistema Volontario riconosciuto dalla Commissione Europea, come previsto dall’articolo 21 del D.M del 7 agosto 2024, relativo a “istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato”.
Impianti di produzione di cemento autorizzati (art. 11, comma 2-septies)
La disposizione estende il termine, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, della deroga prevista dagli atti autorizzativi vigenti per gli impianti di produzione di cemento, che effettuano operazioni R1 (rientrato i termovalorizzatori e cementifici), che sfruttano i rifiuti per la produzione di energia, con limiti quantitativi orari, giornalieri o relativi a periodi inferiori all’anno; la proroga, ai sensi dell’art. 4, comma 5-bis, del d.l. 1.3.2022, n. 17 (regime derogatorio già prorogato al 31.12.2024dall’art. 2, comma 3-bis del d.l. 2023, n. 132), stabilisce che per questi impianti rimanga vincolante esclusivamente il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai materiali effettivamente destinati al recupero energetico
Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona.