IN POCHE PAROLE…

La scelta del legislatore di  sottrarre all’accesso civico le società in controllo pubblico quotate.


Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 12.9.2022, n. 7896 – Pres. Volpe, Est. De Luca


E’ legittimo il diniego del c.d. accesso  difensivo ex legge n. 241 del 1990, se non sono dimostrate   la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza,

La disciplina in tema di accesso civico  è inapplicabile alle società a partecipazione che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.


A margine

Il caso – La RAI appella la sentenza del Tar Lazio  13498/2021, che ha riconosciuto il diritto di una giornalista di accedere, con alcuni limiti, ai curricula e ai criteri di valutazione e di scelta ai fini delle promozioni e dei conferimenti di alcuni incarichi – discrezionali – in assenza del preventivo interpello interno impugnando contestualmente tutte le promozioni, nomine e incarichi in contestazione, perché disposti in violazione dell’art. 10 della Carta dei diritti e doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico e, comunque, di legge, contratto e piano triennale per la prevenzione della corruzione.

L’appellante contesta l’applicabilità della disciplina sull’accesso documentale, nonostante nella specie si facesse questione di un’istanza di accesso relativa a documenti esulanti dall’attività di pubblico interesse svolta dalla stessa. In particolare, non si farebbe questione di prove selettive per l’assunzione del personale, di progressioni di carriera o di provvedimenti attinenti l’auto-organizzazione degli uffici, bensì di atti privatistici soggetti a fonti collettive rientranti nell’autonomia negoziale delle parti contraenti.

Dal combinato disposto degli artt. 6 e 11 contratto nazionale di lavoro giornalistico, dell’art. 23 dell’accordo integrativo RAI-USIGRAI 2010-2013 e dell’art. 10 della Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico, si desumerebbe, infatti, il potere del Direttore di testata di decidere sulla destinazione funzionale dei giornalisti, nell’esercizio della funzione di impostazione e di guida della linea giornalistica.

Per l’effetto, gli atti oggetto dell’istanza di accesso configurerebbero atti di gestione della linea giornalistica, non manifestando alcun nesso funzionale con i profili di rilievo pubblicistico che giustificano l’applicazione della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La sentenza

L’appello è accolto nella parte in cui viene dedotta la carenza di un interesse all’accesso in capo all’istante.

Accesso difensivo – Con specifico riferimento all’accesso cd. difensivo ex l. 241/90 è stato infatti osservato che la parte istante è tenuta all’adempimento di un onere di allegazione e di prova aggravato, dovendo specificare le finalità dell’accesso nell’istanza di ostensione, nonché dimostrare la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il documento di cui si invoca la conoscenza.

L’istanza di accesso risultava, dunque, funzionale, anziché ad una verifica esplorativa dei profili di carriera di propri colleghi, ad una disamina del modus procedendi osservato dall’azienda nel conferimento dei contestati incarichi, formalmente impugnati.

La strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa, vantata dall’istante, avrebbe, pertanto, potuto ravvisarsi soltanto in relazione a quella documentazione realmente esistente e riferibile ai procedimenti di conferimento degli incarichi in contestazione.

Alla stregua di quanto puntualmente dichiarato dalla RAI, tuttavia:

– i curricula dei dipendenti, ove esistenti, sono stati formati su iniziativa degli stessi e, comunque, non sono utilizzati dalla parte datoriale per il conferimento di incarichi di lavoro, con conseguente loro irrilevanza in relazione agli incarichi per cui è causa;

– le schede di valutazione, pure presenti presso gli uffici, sono state, invece, redatte successivamente al conferimento degli incarichi de quibus e non hanno attinenza con l’oggetto del giudizio, non riguardando i rapporti con il Comitato di Redazione, cui ai sensi del punto 10 Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico deve essere fornita un’informativa sui criteri seguiti nel determinare eventuali modificazioni dell’assetto funzionale preesistente, nonché sui curricula e sugli eventuali altri requisiti tenuti in considerazione per le scelte individuali ai fini delle nomine, delle promozioni e dell’affidamento degli incarichi.

Ne deriva che, al pari dei curricula, neppure le schede di valutazione possono ritenersi strumentali alla tutela della situazione giuridica soggettiva vantata dall’odierna appellata.

Accesso civico – Infine, la disciplina in tema di accesso civico ex D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 bis, comma 2, D. Lgs. n. 33 cit. e dell’art. 2, comma 1, lett. p, D. Lgs. n. 175/16, è inapplicabile alle società a partecipazione pubblica quotate (che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati).

Come precisato dalla Sezione con la recente sentenza n. 2655 dell’11 aprile 2022 – intervenuta in un giudizio in cui era parte la RAI  “l’art. 2-bis in questione traccia l’ambito soggettivo di applicazione del diritto di accesso civico, dettando regimi differenziati in ragione delle particolari caratteristiche strutturali che connotano le diverse persone giuridiche. Ed in questo senso è evidente la scelta del legislatore di voler sottrarre all’accesso civico le società in controllo pubblico quotate, come l’odierna appellante principale”.

 


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