IN POCHE PAROLE

La riforma del processo penale targata “Cartabia” è in vigore dal 19 ottobre scorso.

Il testimone è passato al Governo che dovrà adottare i decreti legislativi  di modifica del codice penale, del codice di procedura penale e del  regime sanzionatorio dei reati, e la relativa normativa di attuazione e di coordinamento delle nuove disposizioni, con l’obiettivo di accelerare la durata dei processi e introdurre riti alternativi e altri istituti  deflattivi del contenzioso.


I documenti

Il testo della Legge 134-2021

Dossier Senato n. 267/3


A margine

Nella GU n.237 del 04-10-2021  è stata pubblicata  la legge  7 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per lefficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari“.

La riforma, in vigore dal 19 ottobre scorso,  si divide in due parti:

  • l’art. 1, dedicato alla delega al Governo per la sua attuazione con uno o più decreti legislativi da emanare entro un anno;
  • l’art. 2, relativo alle modifiche di alcune disposizioni del codice penale e  di procedura penale, prescrittive dal 19 ottobre scorso.

Art. 1 – Delega al Governo 

Il Governo avrà tempo fino al 19 ottobre 2022, per adottare uno o più decreti legislativi, con possibilità, a certe condizioni, di usufruire di una proroga di 60 gg.

Con i decreti legislativi, il Governo potrà:

  • modificare il codice di procedura penale, le norme di attuazione del codice di procedura penale, il codice penale e la collegata legislazione speciale;
  • novellare le disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;
  • revisionare il regime sanzionatorio dei reati;
  • introdurre una disciplina organica della giustizia riparativa e una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale.

Il Governo, entro lo stesso termine del 19 ottobre del prossimo anno, dovrà adottare uno o più decreti legislativi per emanare  le norme di attuazione:

  • delle disposizioni adottate e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale;
  • del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

Il Governo avrà poi altri due anni di tempo, decorrenti dall’ultimo decreto emanato, per adottare decreti correttivi o integrativi.

Principi e criteri direttivi

Nell’emanazione dei decreti legislativi, il Governo dovrà attenersi ai numerosi principi e criteri direttivi formulati per ciascun ambito di decretazione:

  • processo penale telematico ;
  • modifiche al codice penale e di procedura penale per rendere il processo più celere ed efficiente;
  • modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento;
  • modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica;
  • procedimenti speciali ;
  • modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio;
  •  modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con l’introduzione di un’udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;
  • modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, con la previsione di alcune fattispecie di inappellabilità di sentenze di assoluzione o di condanna a certe pene;
  • modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
  • modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità;
  • modifiche al codice di procedura penale, al codice penale e alla collegata legislazione speciale in materia di pena pecuniaria, fra l’altro, con la razionalizzazione e semplificazione  del procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie ;
  • modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, con l’introduzioni di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, quali la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità e la pena pecuniaria, in sostituzione della semidetenzione e della libertà controllata;
  • disciplina organica della giustizia riparativa , cui sono destinate 4.438.524 euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Inoltre,  l’art. 1 della L. 134 delega il Governo a estendere l’ambito di applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova dell’imputato; prevede princìpi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega in materia di contravvenzioni e in materia di controllo giurisdizionale della legittimità delle perquisizioni.

Diritto all’oblio dopo l’archiviazione o il non luogo a procedere

La legge di riforma della giustizia penale in commento interviene anche  su questo istituto. In particolare, delega il Governo a prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.

Il diritto all’oblio, ossia alla cancellazione dei dati o almeno alla loro  deindicizzazione, è menzionato dall’art. 10 della CEDU, secondo cui la libertà di espressione può essere sottoposta  a restrizioni necessarie “alla protezione della reputazione o dei diritti altrui” nonché “per impedire la divulgazione di informazioni riservate …);  inoltre, è previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (art. 17, primo paragrafo lett. f) come diritto rafforzato, a certe condizioni,  alla cancellazione dei dati personali, soprattutto nel contesto informatizzato, ed è  tutelato anche dalla previsione che la durata della pubblicazione dei dati personali deve essere limitata al lasso di tempo in cui sussista un interesse alla loro conoscenza da parte dell’opinione pubblica.

Questo diritto dovrebbe essere ben bilanciato con il diritto della collettività all’informazione, come finora ha ritenuto la giurisprudenza.

Ufficio per il processo

Infine,  la legge 134  delega il Governo a rafforzare la disciplina vigente dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d’appello, la cui completa attuazione è prevista dal Pnrr fra gli obiettivi prioritari.

 Art. 2 – Novelle precettive dal 19 ottobre

Le novelle del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione, entrate in vigore dopo la vacatio legis della riforma in esame,  interessano la  prescrizione del reato, l’ improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, l’ identificazione delle persone sottoposte ad indagini e la tutela della vittima del reato (art. 2).

Una prima modifica importante riguarda la prescrizione, effettuata con l’introduzione dell’art. 161-bis nel codice penale, secondo cui  il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado, di condanna o di assoluzione, ma che nel caso di annullamento che comporti la regressione del procedimento al primo grado, o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronunzia definitiva di annullamento.

E’ una assoluta novità per l’ordinamento penale l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, molto discusso e discutibile.

Il nuovo art. 344-bis “Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del procedimento penale“, aggiunto dalla riforma in esame, prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di 2 anni, e del giudizio di cassazione entro il termine di un anno, costituiscano cause di improcedibilità dell’azione penale, con la conseguente assoluzione dell’imputato.

Riforma senza oneri

Non si può non sottolineare che, come previsto in linea di principio per ogni riforma, anche questa dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto  ai fini dell’attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa e per l’attuazione delle disposizioni in materia di ufficio per il processo penale, e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. E se si scoprirà poi che servono nuovo risorse, allora il Governo per adottare il decreto delegato dovrà prima  attendere i provvedimenti di finanziamento della maggiore spesa.


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