La sospensione “sine die” di un procedimento amministrativo rappresenta una violazione, da parte dell’amministrazione procedente, dei principi di correttezza e buona fede, nonché di ragionevole conclusione del procedimento, racchiusi nell’art. 2, della legge n. 241-1990 ed espressione dei canoni generali dell’azione amministrativa.
Tar Campania, Salerno, sez. II, sentenza 16 novembre 2015, n. 2419, Presidente Riccio, Estensore Luce
A margine
Il ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare su una spiaggia comunale, in forza di specifica concessione, presenta al comune istanza volta ad usufruire del beneficio di cui all’art. 34 duodecies, della legge n. 221-2012 che, in sede di conversione del D.L. n. 179-2012, ha prorogato sino al 21.12.2020 il termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.
Tuttavia, il responsabile dell’ufficio “demanio” dell’ente locale rappresenta all’istante la presenza di accertamenti, in via di espletamento, da parte del comune, volti a verificare la sussistenza dei requisiti prescritti per il regolare mantenimento delle strutture balneari sulle aree demaniali in concessione, disponendo, contestualmente, la sospensione dell’iter istruttorio relativo alla richiesta di proroga, in attesa della conclusione di siffatte verifiche.
L’interessato impugna il provvedimento di sospensione del procedimento affermando l’illegittimità dello stesso per essere stato disposto senza la contestuale previsione di un termine finale.
Il comune, costituito in giudizio, adduce che l’art. 1, comma 18, del D.L. n. 194, del 30.12.2009, conv. in legge n. 25-2010, non prevede alcuna proroga automatica in favore di titolari di concessioni demaniali marittime, ma fa salvo, in capo all’amministrazione, il potere di verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per procedere.
Il comune, pertanto, in presenza di riscontrati e plurimi abusi edilizi sui luoghi in esame, avrebbe legittimamente sospeso il procedimento amministrativo teso al rilascio della proroga, in attesa del completamento dei rilievi in corso.
Il Tar Salerno ritiene il ricorso fondato e lo accoglie ricordando che, sebbene l’orientamento giurisprudenziale maggioritario volto a negare la legittimità della sospensione del provvedimento amministrativo, ove disposta “sine die”, si riferisca, generalmente, alle ipotesi in cui la sospensione incida su provvedimenti amministrativi già in atto, è anche vero che, ad analoghe conclusioni, può giungersi, nelle ipotesi di sospensione di un procedimento amministrativo, in quanto anche nelle suddette fattispecie deve ravvisarsi la violazione, da parte dell’amministrazione procedente, dei principi di correttezza e buona fede, nonché di ragionevole conclusione del procedimento, racchiusi nell’art. 2, della legge n. 241-1990, ed espressione dei canoni generali dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, il comune non ha fissato un termine certo alla sospensione, ma ha sospeso l’iter procedimentale a tempo indeterminato, con il semplice e generico riferimento alla futura, ed anch’essa indeterminata, conclusione degli accertamenti eseguiti sui luoghi di causa dall’ente locale e pertanto il ricorso va accolto.
Simonetta Fabris