Con il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il legislatore,  in attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha disciplinato – tra l’altro -,  l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 35).

Le segnalazioni all’UIF Per effetto di tale previsione gli operatori sono tenuti ad inviare la segnalazione di operazioni sospette, prima di compiere l’operazione, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso, compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi provengano da un’attività criminosa.  Al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o  comunque di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, è stata istituita l’UIF (Unità di informazione finanziaria  per l’Italia), autorità indipendente presso la Banca d’Italia che ha il compito di ricevere segnalazioni sospette.

Le PP.AA.  La categoria dei soggetti obbligati al rispetto della citata normativa è molto ampia, sinteticamente ricomprende: gli intermediari bancari, assicurativi, finanziari, fiduciari, professionisti, e anche le  PP.AA.

Queste ultime, in particolare, in virtù di quanto previsto all’art. 10, co. 1 del decreto citato,   sono chiamate a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale, nell’ambito dei:

a) procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;

b) procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) provvedimenti di concessione ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Le istruzioni operative – Con provvedimento del 23 aprile 2018 (G.U. n. 269 del 19-11-2018), l’UIF ha fornito alle PP.AA. istruzioni relative alle comunicazioni di dati e di informazioni, in particolare ha previsto l’individuazione  da parte delle PP.AA. di un soggetto <<gestore>> delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni. Nell’allegato al predetto documento, ha poi previsto una serie di indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione, con le modalità (di richiesta o di esecuzione) delle operazioni, e infine degli indicatori specifici per settore di attività (appalti e contratti pubblici, finanziamenti pubblici, immobili e commercio).

E’ bene evidenziare che  la comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti[1]: deve essere effettuata senza ritardo, prescinde all’importo dell’operazione e riguarda anche operazioni tentate, rifiutate o comunque non concluse. La segnalazione rappresenta l’esito di una valutazione degli elementi soggettivi ( persone politicamente esposte, soggetti inquisiti, assetti proprietari e/o manageriali artificiosamente complessi o poco chiari) ed oggettivi (a titolo di esempio: disponibilità sproporzionate, più soggetti con lo stesso domicilio/indirizzo, offerta di polizze tramite intermediari esteri, rilascio di deleghe o procure, prezzi sproporzionati rispetto al mercato, il tutto in assenza di idonea giustificazione) e non richiede la “conoscenza” di un determinato reato. La consistente mole di dati acquisiti dalla pubblica amministrazione costituisce una base informativa preziosa per individuare, alla luce degli indicatori della UIF, condotte sospette.

Anche le pubbliche amministrazioni  – al pari degli altri soggetti obbligati -, devono assicurare la massima riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima: è prevista un’espressa tutela del segnalante (art. 38 del D.Lgs. 231/07) secondo cui i soggetti obbligati e gli organismi di autoregolamentazione adottano tutte le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità delle persone che effettuano la segnalazione.[2]

Una norma sanzionatoria specifica punisce poi chiunque viola il divieto di comunicazione delle operazioni sospette (art. 55, comma 4, D.Lgs. 231/07) prevedendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’arresto da sei mesi a una anno e l’ammenda da 5. 000 a 30.000 euro. La norma sanzionatoria richiama espressamente due ipotesi criminose: (i) la rivelazione che è stata fatta una segnalazione di operazione sospetta da parte di chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione (art. 39, co. 1, D.Lgs. 231/07); (ii) lo svelamento degli esiti degli approfondimenti degli organi preposti al controllo delle segnalazioni ossia il feed back delle informazioni (cfr. art. 41, co. 3).

Il sistema di prevenzione individuato dalla normativa antiriciclaggio è pertanto uno strumento fondamentale  contro la criminalità comune ed organizzata e si affianca a quello più generale di lotta alla corruzione, completandone la disciplina ed assicurandone le tutele.

Con l’ultima riforma della materia (D.lgs. 90/2017) proprio sulla violazione del divieto di divulgazione delle segnalazioni è stata rafforzata la sanzione penale eliminando la possibilità di oblazione e quindi di poter estinguere il procedimento penale attraverso il pagamento sostitutivo di una sanzione amministrativa pecuniaria. Il punto di osservazione delle amministrazioni pubbliche è peculiare e consente di cogliere fenomeni e attività che possono sfuggire ai soggetti obbligati privati. Completano la procedura sopra descritta la valutazione del livello di esposizione al rischio della singola amministrazione e le misure di  mitigazione dello stesso, accanto alla previsione della formazione continua del personale.

Tra le principali categorie di segnalanti la UIF segnala Comuni, Camere di Commercio, Aziende Ospedaliere, Società partecipate, registrando un aumento delle istanze di adesione alla piattaforma INFOSTAT-UIF, in prevalenza delle amministrazioni locali [3].

[1] Così espressamente il comma 6 dell’art. 1 del provvedimento del 23 aprile 2018

[2] Art. 48, comma 2 del D.Lgs. 90/17 Le procedure di cui al comma 1 garantiscono: a) la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni; b) la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c)  lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo  indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.

[3] Intervento di Claudio Clemente, Direttore UIF, Settimana della legalità 2019, La “Rete per l’Integrità e la Trasparenza della Regione Emilia Romagna”.


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