IN POCHE PAROLE…
La norma regionale che prevede l’iscrizione all’Albo regionale dei segretari comunali, con esonero dal corso di formazione professionalizzante, è incostituzionale perché consente la diretta iscrizione (sia pur in via straordinaria) senza il previo accrescimento delle capacità tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere.
Corte costituzionale, sentenza 22 maggio 2023, n. 100, Presidente Sciarra, Redattore Zanon
Il carattere straordinario dell’iscrizione non attenuta la lesione riscontrata, né la circostanza per cui tutti i soggetti iscrivibili possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato fino all’immissione in ruolo di coloro che invece porteranno a termine il corso-concorso.
A margine
Il caso – La Corte costituzionale è chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta 27 maggio 2022, n. 6 che introduce una deroga alla normativa regionale in materia di iscrizione all’albo regionale dei segretari degli enti locali, disciplinata dalla legge della Regione Valle d’Aosta 19 agosto 1998, n. 46 introducendo una modalità straordinaria di iscrizione all’Albo regionale per far fronte alla carenza di segretari dei Comuni con la previsione dell’iscrizione all’albo, con esonero dal corso di formazione professionalizzante per segretari comunali e dal superamento dei relativi esami finali, dei:
- dirigenti degli enti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato e
- soggetti in possesso di laurea magistrale e “dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente per l’accesso alla qualifica unica dirigenziale”.
Sul punto si rammenta che la norma nazionale equivalente (art. 13 del d.P.R. 465 del 1997) prevede che l’iscrizione all’albo nazionale sia subordinata all’espletamento di una procedura concorsuale suddivisa in una prova preselettiva e in prove scritte e orali seguita da un corso-concorso della durata di sei mesi con una verifica intermedia e da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni.
La disciplina statale sarebbe espressione di «principi generali dell’ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l’imparzialità dell’azione amministrativa, l’eguaglianza e parità di trattamento nell’accesso ai pubblici impieghi, il concorso pubblico come strumento necessario per l’imparzialità amministrativa e la selezione di soggetti in possesso delle conoscenze tecnico specialistiche per svolgere le funzioni pubbliche (articoli 3, 51, primo comma, 97 della Costituzione)».
Dal canto suo l’art. 2, lettera b), dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste attribuisce alla competenza primaria della stessa Regione la materia dell’ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni, da esercitare in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica.
La disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con tale norma statutaria e con le menzionate norme costituzionali, poiché «dispone l’inapplicabilità» dell’art. 1, commi 7 e 8, della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998, consentendo l’iscrizione all’albo regionale di soggetti che non hanno in precedenza vinto alcun concorso, rispetto ai quali, dunque, non sarebbe «assicurata una procedura volta ad accertare […] la qualificazione professionale necessaria all’esercizio delle specifiche e peculiari funzioni segretariali».
Per i dirigenti del comparto unico regionale assunti a tempo indeterminato, poi, andrebbe sottolineata la differenza tra le funzioni dirigenziali e quelle segretariali, come comprovato dall’assenza di una disposizione equivalente a livello nazionale che sancisca la possibilità di iscrizione dei dirigenti statali o degli enti locali all’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
La Corte, nella sentenza n. 95 del 2021, con riferimento ad alcune norme regionali relative allo status giuridico ed economico del segretario comunale, avrebbe sottolineato che il previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, non garantisce il rispetto del principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., quando la selezione medesima non abbia natura concorsuale e non sia riferita al tipo e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere.
Per coloro che sono in possesso di laurea magistrale e dei requisiti previsti dalla normativa regionale per l’accesso alla qualifica unica dirigenziale, andrebbe sottolineato, invece, che non appartengono al pubblico impiego.
Anche per tale categoria di soggetti, pertanto, l’accesso all’albo regionale in assenza di qualsiasi procedura di selezione o della formazione prevista dall’art. 1, comma 7 – volta ad accertare la qualificazione professionale necessaria per esercitare le funzioni segretariali – sarebbe contrario ai principi costituzionali evocati.
La sentenza
La Corte ricorda che la competenza legislativa statutaria della Regione autonoma deve esercitarsi in armonia con la Costituzione, con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, «nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».
Nella situazione normativa data, l’esonero dei soggetti che non hanno superato lo specifico concorso segretariale dal corso di formazione e dal relativo esame finale previsto dal legislatore regionale al comma 7 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 rinnova ed aggrava la violazione dell’art. 97 Cost., perché consente la diretta iscrizione all’albo (sia pur in via straordinaria) senza nemmeno il previo accrescimento delle loro capacità tecnico-professionali, che quel corso, secondo le previsioni dello stesso legislatore regionale, sarebbe indirizzato a ottenere.
E’ pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2, lettera b), dello statuto speciale e dell’art. 97 Cost., l’art. 4, comma 3, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, nella parte in cui prevede che ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998 non è applicabile la disposizione di cui all’art. 1, comma 7, della medesima legge reg. Valle d’Aosta n. 46 del 1998.
Il carattere straordinario dell’iscrizione consentita dalla disposizione impugnata non attenuta la lesione riscontrata, né la circostanza – sulla quale insiste la difesa regionale – per cui tutti i soggetti di cui all’art. 1, comma 6, della legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2022, possono svolgere le funzioni di segretario comunale solo a tempo determinato, per reggenza o copertura temporanea, e per il solo tempo necessario all’insediamento dei vincitori di concorsi o finanche degli idonei non vincitori, i quali, in caso di copertura di tutti i posti, comunque li precedono e li sostituiscono anche nelle assegnazioni temporanee.
Infatti, come già rilevato dalla Corte in fattispecie analoga, la straordinarietà dell’iscrizione all’albo indica soltanto che la possibilità di iscriversi è soggetta a un termine, ma nulla dice circa la durata dell’iscrizione, la quale, in difetto di previsione contraria, non può considerarsi temporanea (sentenza n. 60 del 2023). Né ha pregio il rilievo che vincitori e idonei ai concorsi pubblici regionali prevalgano, persino nelle assegnazioni temporanee, sui soggetti qui considerati: costoro vengono bensì privati dell’incarico, ma cionondimeno mantengono l’iscrizione all’albo e potrebbero perciò nuovamente ottenere incarichi in futuro.