IN POCHE PAROLE….
E’ incostituzionale l’automatico trasferimento di lavoratori per passaggio delle funzioni all’ente pubblico in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico.
Corte costituzionale, sentenza 2 dicembre 2021, n. 227 – Pres. Coraggio, Red. Prosperetti
E’ incostituzionale, con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Costituzione, la legge regionale che riserva l’accesso ad una procedura concorsuale presso un’agenzia regionale, solo ai dipendenti di un ente privato, per di più prevedendo una valutazione per soli titoli oltre al mantenimento dell’anzianità già maturata presso il medesimo ente privato,.
L’automatico trasferimento di lavoratori per passaggio delle funzioni all’ente pubblico che presuppone un passaggio di status – da dipendenti privati a dipendenti pubblici – non può avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico, in quanto .
Il legislatore può introdurre deroghe alla regola generale del concorso pubblico solo se funzionali al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle.
A margine
Il T.a.r. per la Sardegna, sezione seconda, con ordinanza 21 dicembre 2020, n. 727, solleva questione di legittimità costituzionale verso una norma di legge regionale che indice una selezione concorsuale presso un’Agenzia regionale, riservando tutti i posti ai dipendenti dell’Associazione regionale allevatori e prevedendo il riconoscimento dell’anzianità da loro maturata nelle posizioni di provenienza.
Nel giudizio di fronte al giudice a quo i ricorrenti, dipendenti dell’Agenzia, lamentano il pregiudizio alle loro posizioni di carriera, derivante dal fatto che i posti da ricoprire presso l’Agenzia si riferiscono a posizioni superiori rispetto a quelle da loro occupate per cui i vincitori della selezione avrebbero ottenuto un inquadramento migliore di quello goduto dai dipendenti.
La sentenza
La Corte ritiene che l’art. 2, comma 40, della legge della Regione Sardegna n. 3 del 2009 sia incostituzionale, in quanto prevede un’ingiustificata deroga al principio costituzionale del pubblico concorso, vincolando un’amministrazione regionale a bandire una procedura concorsuale che si risolve in una riserva integrale dei posti messi a concorso a favore dei dipendenti di un ente privato (l’ARAS- Associazione regionale allevatori), per i quali viene prevista l’entrata in servizio nella pubblica amministrazione con la sola valutazione dei titoli e con l’anzianità pregressa già maturata presso il precedente datore di lavoro privato.
Nel merito, la questione è dichiarata fondata con riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. , a conferma della pregressa e costante giurisprudenza della Corte, secondo cui:
1) il legislatore ha facoltà di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico, entro tuttavia determinati limiti; in particolare, detta facoltà “deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (sentenza 2 marzo 2018, n. 40; sentenza 12 maggio 2017, n. 110);
2) anche laddove il legislatore introduca simili deroghe, inoltre, esse dovranno essere accompagnate da “adeguati accorgimenti per assicurare […] che il personale assunto abbia la professionalità necessaria allo svolgimento dell’incarico”, posto che “la necessità del concorso per le assunzioni a tempo indeterminato discende non solo dal rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost., ma anche dalla necessità di consentire a tutti i cittadini l’accesso alle funzioni pubbliche, in base all’art. 51 Cost.” (sentenza 24 giugno 2010, n. 225);
3) già in passato la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di leggi che omettevano di fare ricorso a una tale “forma generale ed ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche” proprio con riferimento “a norme regionali di generale e automatico reinquadramento del personale di enti di diritto privato (come le società a partecipazione regionale) nei ruoli delle Regioni, senza il previo espletamento di alcuna procedura selettiva di tipo concorsuale” (ex multis, sentenza 24 giugno 2010, n. 225, cit.);
4) simile trasferimento automatico “finirebbe, infatti, per risolversi in un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di una procedura come quella descritta, in violazione dell’art. 97 Cost. e, di conseguenza, degli artt. 3 e 51 Cost.” (ex multis, sentenza 23 luglio 2013, n. 227);
5) pertanto, anche nell’ipotesi – che qui viene in considerazione – del trasferimento di funzioni da soggetti privati ad enti pubblici, deve ritenersi che “l’automatico trasferimento dei lavoratori presuppone un passaggio di status – da dipendenti privati a dipendenti pubblici (ancorché in regime di lavoro privatizzato) – che […] non può avvenire in assenza di una prova concorsuale aperta al pubblico” (così sentenza 1° luglio 2013, n. 167);
Conclusioni
La Corte conclude nel senso che “il generale ed automatico transito del personale di un ente di diritto privato nell’organico di un soggetto pubblico regionale non possa essere realizzato senza il previo espletamento di una procedura selettiva non riservata, ma aperta al pubblico, in quanto, altrimenti, si avrebbe una palese ed ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico, al quale debbono conformarsi − come più volte affermato – le procedure di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni” (ex multis, sentenza 10 maggio 2005, n. 190).