IN POCHE PAROLE…

Inammissibile il ricorso contro il d.p.c.m. 17 giugno 2021, sull’interoperabilità della piattaforma italiana dei green pass con quelle degli altri Stati europei. 


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DPCM 17 giugno 2021

D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito nella L. 87/2021

TAR Lazio, sez. 1, sent. 20 agosto 2022, 11193Pres. Amodio, Est. Viggiano


E’ inammissibile la domanda di annullamento del d.p.c.m. sulla disciplina della certificazione verde Covid 19, per carenza originaria dell’interesse a ricorrere.


Il TAR Lazio ha respinto, con la sentenza annotata,  il ricorso relativo al  d.p.c.m. 17 giugno 2021, che detta disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»

Il ricorso proposto da più soggetti, con l’intervento ad adiuvandum anche del Codacons, è stato dichiarato inammissibile.

In particolare, il TAR annota che risulta indimostrata l’utilità che otterrebbero i ricorrenti dall’eventuale annullamento del decreto governativo, atteso che esso provocherebbe solamente un danno agli interessi nazionali, bloccando la pratica interoperabilità del sistema nazionale con quelli degli altri Stati europei.

Carenza di interesse

Il giudice amministrativo ritiene priva di pregio l’argomentazione secondo cui l’interesse al ricorso sorgerebbe in conseguenza della necessità di munirsi di certificazione verde per svolgere alcune attività sociali. La lesione esposta dai ricorrenti  è valutata  potenziale ed astratta, considerato, osserva il TAR, che non viene allegato alcun elemento concreto che evidenzi l’ottenimento del green pass da parte di alcuno dei ricorrenti e la conseguente applicazione delle disposizioni del d.p.c.m. 17 giugno 2021 sull’interoperabilità delle predette certificazione.

Infondata la questione di legittimità costituzionale

Il giudice amministrativo ritiene manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente, per difetto del requisito della rilevanza, in quanto la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’art. 1 d.l. 23 luglio 2021, n. 105, conv. l. 16 settembre 2021, n. 126, non appare in alcun modo incidere sulla legittimità del d.p.c.m. 17 giugno 2021: è sufficiente osservare che la censurata disposizione primaria è successiva al decreto impugnato; inoltre, lo stato di emergenza non viene citato nel preambolo a riprova dell’irrilevanza dello stesso rispetto al rilascio della certificazione e della relativa interoperabilità europea.

Inammissibile la domanda risarcitoria

Infine, dichiara inammissibile la domanda risarcitoria essendo stata formulata in termini generici: invero, il danno lamentato ( è assolutamente indimostrato, atteso che l’eventuale violazione dei dati personali (di cui non viene allegato nemmeno un principio di prova) non può involvere i soggetti ricorrenti, dichiaratisi tutti sforniti della certificazione verde.

Il Collegio, in considerazione dell’inammissibilità della domanda risarcitoria, non ritiene di dovere affrontare i profili inerenti la giurisdizione su questione  inerente la violazione del trattamento dei dati personali.

In breve, un ricorso inutile.


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