L’art. 6 comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha innovato l’art. 11 comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Si riportano le formulazioni antecedenti e successive alla ricordata modifica legislativa:
Testo precedente |
Testo attuale |
Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante. | Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. |
Come è agevole notare, nel testo precedente alla modifica legislativa la forma elettronica costituiva una modalità alternativa a quella tradizionale cartacea.
Nel testo attuale, invece, come vedremo, la modalità elettronica costituisce la forma ordinaria dell’atto pubblico amministrativo, mentre quella cartacea risulta confinata nell’ambito dei contratti conclusi con scrittura privata.
In ogni caso è richiesta la forma scritta. Anzi, a parere dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (det. n. 1/2013), una delle finalità della disposizione normativa sarebbe proprio quella di “superare le incertezze interpretative determinatesi, sotto la vigenza della precedente formulazione, in relazione al requisito della forma scritta ad substantiam per i contratti soggetti all’applicazione del Codice”. Tale precisazione sembra ultronea solo se si considera il fatto che la necessità della forma scritta, anche nei casi in cui essa non sia prescritta (come avviene, per esempio, nei casi di locazioni di immobili ad uso non abitativo), costituisce un principio del diritto delle pubbliche amministrazioni, non essendo ad esse permesse forme di conclusione dei contratti per “facta concludentia” ossia mediante inizio dell’esecuzione della prestazione da parte del privato, secondo il modello di cui all’art. 1327 c.c.[i].
[i] Ex multis Cass. civ., sez. I, 29 settembre 2000, n. 12942.