IN POCHE PAROLE….

Non può essere escluso dal concorso il candidato in possesso di green pass per cui l’app. di verifica non riconosca il QR code.


Tar Emilia Romagna, Bologna, sez. I, sentenza 26 novembre 2021 n. 551, Pres. Migliozzi, Est. Amovilli


L’esclusione del candidato per il mancato riconoscimento del QR code apposto sul green pass da parte dell’app.VerificaC19, in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità,  è sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino.

A margine

Alcuni soggetti vengono esclusi da una Università dallo svolgimento del test di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in alcuni casi per “Green pass non valido” e in un altro perché “privo del Green pass” (pur avendo l’interessato dimostrato l’avvenuta vaccinazione).

Gli stessi si rivolgono pertanto al Tar affermando il difetto di motivazione dell’impugnata esclusione, avendo comunque prodotto in sede di ammissione al predetto test la certificazione verde di cui all’articolo 9, comma 2 del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, munita di QR code.

La sentenza – Il Collegio evidenzia che dalla difesa dell’ateneo non è possibile evincere con esattezza le ragioni dell’asserita predetta “non validità”, in ipotesi dipendente da possibile errore di lettura da parte dell’app.VerificaC19 o da tipologia di QR Code non scansionabile (cfr. le stesse FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Salute).

Inoltre, si sottolinea che l’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021 secondo cui “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione” va necessariamente letto in armonia con il principio di trasparenza dell’attività amministrativa e di tutela giurisdizionale avverso gli atti della p.a.

Tale fattispecie è completamente diversa dal recente precedente cautelare della Sezione (ord. n. 496/2021) (*). Pertanto la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino.

Diversamente opinando l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.), quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.), sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile.

Pertanto deve essere sospesa cautelarmente l’esclusione dal concorso del candidato per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19 potendo la stessa essere sanata mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino.

Al contrario, la domanda cautelare del soggetto non in possesso di green pass (che avrebbe provato l’avvenuta vaccinazione) è rigettata atteso che, ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 e ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 (ord. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna sez. I, n. 496/2021 (*)) fermo restando, nel caso di specie, l’eventuale responsabilità civile del Ministero della Salute per il riscontrato ritardo nell’emissione del certificato verde.

di Simonetta Fabris

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(*) Fattispecie in cui il Tar ha ritenuto legittima l’esclusione dalla partecipazione al test per la prova di ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per mancanza di “Certificazione verde” avendo l’interessato prodotto certificazione (priva di QR code) attestante l’effettuazione di tampone antigenico rapido negativo il giorno precedente il test atteso che:

  • ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2;
  • la certificazione verde COVID -19 attesta, tra l’altro, la condizione dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (art. 9 c. 2 lett. c) del citato decreto);
  • ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021 “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.”;
  • nelle Linee Guida MUR del 16 agosto 2021 pubblicate sul sito web il 25 agosto 2021 (parti integranti del bando per l’ammissione al corso in esame) vi è un espresso richiamo alla suindicata normativa primaria e secondaria in tema di obbligo di certificazione verde e relative modalità di controllo;


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