IN POCHE PAROLE….
La conoscenza della lingua straniera richiesta dal bando di concorso è validamente dimostrata attraverso la certificazione conseguita presso una università telematica.
Tar Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 9 giugno 2022, n. 1898 – Pres. Maisano, Est. La Greca
Nessuna ragione giustifica l’esclusione di soggetti muniti del titolo di certificazione linguistica conseguita presso le Università e relativi centri linguistici di ateneo.
A margine
Una candidata ad un concorso pubblico per soli titoli presso un Comune per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di “istruttore direttivo amministrativo” ricorre contro il provvedimento di esclusione adottato nei suoi confronti per la mancanza del requisito previsto dal bando della «conoscenza della lingua inglese dimostrata attraverso il possesso di una certificazione di livello minimo B1 o equivalente rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal Miur (direttiva n. 170 del 21.3.2016).
Di fronte alla motivazione addotta dal Comune secondo cui “le Università non risultano tra gli enti certificatori autorizzati a rilasciare certificazioni linguistiche» e per cui «gli esami svolti durante il percorso di laurea non hanno validità di certificazione linguistica» la ricorrente eccepisce che ella non avrebbe inteso valorizzare gli esami linguistici sostenuti durante il corso di laurea quanto la certificazione di lingua inglese di livello B2 rilasciata da un’Università telematica, conseguita previo superamento con esito positivo di un esame in data 16 giugno 2014.
Inoltre, poiché la lex specialis della procedura, nello specificare la portata del requisito, ha richiamato la direttiva ministeriale n. 170 del 21 marzo 2016 secondo cui «Le Università, i Consorzi universitari e interuniversitari, le Istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali, e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani sono soggetti di per sé qualificati per la formazione del personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui al comma 3, lettere a) e b)», sarebbe evidente come la stessa Amministrazione comunale abbia riconosciuto che gli atenei sono soggetti qualificati all’erogazione di attività formativa nei confronti del personale scolastico.
La sentenza
Il collegio accoglie il ricorso evidenziando il contrasto del bando con l’assetto delle regole di riconoscimento delle abilità linguistiche richiamate negli atti della procedura. Nessuna ragione, infatti, giustifica l’esclusione di soggetti muniti di certificazione conseguita presso le Università e relativi centri linguistici di ateneo.
Le stesse sono, infatti, abilitate alla formazione linguistica per i docenti (anche in ambito di pubblico impiego), sicché non è dato comprendersi perché la relativa certificazione non debba, non solo sul piano formale, ma anche sul versante più squisitamente sostanziale, costituire elemento idoneo a dimostrare le abilità – in assenza di contraria disposizione normativa – per il reclutamento presso gli enti locali.
D’altronde, sul versante della compiutezza della disciplina, è lo stesso regolamento dei concorsi del Comune resistente a privilegiare il dato sostanziale del requisito, allorché fa riferimento all’accertamento dell’«adeguata» conoscenza della lingua inglese.
Infine, all’art. 4, comma, 2, d.m. n. 3889 del 2012, è espressamente prevista la specifica competenza delle università alla certificazione delle abilità linguistiche di livello B2, quale quella di cui trattasi (peraltro superiore a quella B1 richiesta).
Pertanto il provvedimento di esclusione è annullato.