IN POCHE PAROLE …
II perimetro della nuova fattispecie penale è circoscritto ai soli raduni musicali illegali e non si estende a tutte le manifestazioni pubbliche (proteste di giovani, scioperi di piazza, ecc.), ma le pene restano molto più severe di quelle previste per altri reati con frequenza quotidiana e a forte allarme sociale.
Una cosa è certa, il nuovo Governo finora non ha dato prova di meditare molto sulle norme c.d. “identitarie” prima di approvarle; ci prova, le annuncia ma poi è costretto a modificarle.
Ne è un esempio il contestato decreto c.d. anti – rave party, che, per collocazione nel codice penale e per contenuti, è stato oggetto di critiche da parte dai giuristi.
Ma procediamo con ordine.
La norma
Com’è noto, l’art. 5 del decreto – legge 31 ottobre 2022, n. 162, ha introdotto nel codice penale una nuova fattispecie di reato, consistente nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico, l’incolumità pubblica o la salute pubblica.
Stupisce scoprire che l’art. 434 bis – inserito tra i delitti contro l’incolumità pubblica di cui al Libro II Titolo VI del codice penale – riporta una fattispecie molto diversa da quella presentata alla stampa e, soprattutto, da quella descritta nella stessa relazione illustrativa del provvedimento, dove si parla, invece, di “rafforzare il sistema di prevenzione e di contrasto del fenomeno dei grandi raduni musicali, organizzati clandestinamente (c.d. rave party)”. Infatti, per il ridotto numero di persone previsto (difficile un rave party con solo 51 partecipanti) e la genericità dell’espressione “raduno”, la disposizione finisce per interessare (soprattutto) le alte manifestazioni pubbliche, anche quelle in edifici o in piazza di studenti, di disoccupati, di persone senza tetto, o dei lavoratori in sciopero.
Emendamento
Dopo la pioggia di critiche, ideologiche ma anche giuridiche, in sede di conversione si cerca di porre rimedio agli errori, con un emendamento presentato dalla senatrice Bongiorno, Presidente della 2° Commissione giustizia del Senato, cui il decreto è stato assegnato in sede referente (A.S. 274).
Con l’emendamento presentato, la norma viene trasferita più correttamente al Titolo XIII, Capo I, fra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone; l’articolo diventa il numero 633 bis, pur mantenendo quasi la stessa Rubrica “Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica).
La disposizione diventa molto più specifica; ora riguarda solo “raduni o manifestazioni musicali”, senza determinazione di un numero minimo di partecipanti, e non più tutte le manifestazioni con più di 50 persone. Tuttavia, è mantenuta la previsione della pena “gravissima” della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000, che, però, sembrerebbe colpire solo gli organizzatori o i promotori, ma non più i partecipanti. La confisca, invece, diventa più “ricca”, includendo anche i proventi della manifestazione musicale.
Trova le differenze
Il confronto di cui alla seguente tabella permette di individuare, in modo semplice e immediato, le modifiche di contenuto fra il testo originario dell’art. 5 del D.L. 162 e quello emendato, che sembra abbia ottenuto il via libera del Governo.
Testo originario D.L. 162/2022 | Testo emendato in sede referente |
Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica).
«L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica. Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. E’ sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché’ di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione.». [omissis] |
Art. 633 bis « (Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o ‘incolumità pubblica o la salute pubblica).
«Chiunque, invadendo o occupando arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, organizza o promuove raduni o manifestazioni musicali è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva una situazione di concreto pericolo per l’ordine pubblico o per la incolumità pubblica o la salute pubblica per l’inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli ovvero delle norme sulle sostanze stupefacenti o psicotrope.
È sempre ordinata la confisca, ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto». [omissis]
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In buona sostanza, il reato diventa, con l’emendamento proposto, una fattispecie di delitto doloso di danno, specifico e più grave di quello previsto all’art. 633, secondo cui, si ricorda:
“ Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.
Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”.
Conclusioni
Il messaggio politico, quindi, è chiaro: i reati conseguenti a raduni o manifestazioni musicali, sebbene eventi non molto frequenti, sono da considerare gravissimi, tanto da giustificare una reazione molto forte dell’ordinamento ed essere sanzionati con pene rigorose, di certo più severe di quelle previste per altri reati con frequenza quotidiana e più rischiosi, che minano la sicurezza individuale e collettiva, suscitando un forte allarme sociale (omicidi colposi; percosse; lesioni dolose: minacce; stalking; sequestri di persona; furti, ecc.).
Ad esempio, l’omicidio colposo è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e da 2 anni a 7 se commesso a causa della violazione delle norme di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, fenomeno che ha registrato nel 2021 una media di 3,2 tragedie quotidiane (dati INAIL); la violenza privata (anche psicologica), con la reclusione fino a quattro anni, e pena aumentata solo nei casi di reato aggravato (ad es. con armi); le percosse, con la reclusione fino a 6 mesi e una multa; il furto, con la reclusione da sei mesi a tre anni, più multa; il furto aggravato, con la reclusione da due a sei anni, oltre alla multa.
I grandi raduni musicali non sono neppure di maggiore pericolosità, ad esempio, del reato di inquinamento ambientale, sanzionato con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000; di sequestro di persona, punito con la reclusione da sei mesi a otto anni, e di tanti altri.
Se proprio non si vuole rinunciare a questa norma, in tutta evidenza inutile, è auspicabile che, nell’ulteriore iter parlamentare di conversione, siano accolte le proposte di riduzione della pena presentate con altro emendamento dai Senatori Scarpinato e altri:
– dalla metà a due terzi “nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi”;
– da un terzo alla metà “nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell’individuazione degli autori”.
Giuseppe Panassidi, avvocato in Verona