IN POCHE PAROLE …
Quadro di sintesi delle novità e delle risorse per gli enti locali nel decreto Aiuti bis.
Atri articoli dello stesso Autore
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Il recente decreto c.d. Aiuti bis (D.L. 9.08.2022, n° 115) reca diverse novità per gli enti locali, soprattutto per garantire un ulteriore sostegno per fronteggiare i crescenti oneri legati alle utenze in funzione dei significativi incrementi che si registrano in ordine all’energia elettrica e gas.
La novella più significativa è sicuramente l’incremento del contributo straordinario previsto dall’art. 27, comma 2, del D.L. 17/2022 (convertito nella L. 34/2022), originariamente di importo pari ad € 250 milioni e già incrementato di € 170 milioni dal primo decreto aiuti (D.L. 50/2022).
L’ulteriore dotazione ora disposta per il 2022 è pari ad € 400 milioni, da destinare per € 350 milioni in favore dei comuni e per € 50 milioni in favore delle città metropolitane e delle province, sempre per le medesime finalità.
Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
Ulteriore novità concerne i contributi per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di cui alla L. 160/2019.
Si stabilisce ora che le risorse assegnate agli enti locali per l’anno 2023 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, a cura del Ministero (gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022).
Le amministrazioni locali devono confermare l’interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell’interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, per consentire la formalizzazione delle relative assegnazioni entro il 10 ottobre 2022.
Ancora, si prevede che, per il solo anno 2022, il raggiungimento dell’obiettivo di servizio di cui all’articolo 1, comma 792, della L. 178/2020 (in materia di servizi sociali), deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. entro il 30 settembre 2022.
Per i comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui all’articolo 1, comma 567, della L. 234/2021 (ossia che presentano un disavanzo pro capite superiore a euro 700), che sono in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e che alla data di entrata in vigore del D.L. “Aiuti bis” possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio in deroga al termine ordinariamente previsto, si stabilisce la possibilità di provvedervi presentando la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.
Ultima novità riguarda i segretari comunali e le sedi collocate nelle isole minori. Si prevede ora che il segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, su richiesta del sindaco e previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, possa assumere la titolarità anche in enti di dimensione demografica fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, ovviamente in caso di vacanza e qualora la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta, con il limite temporale massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici.
Marco Rossi