IN POCHE PAROLE….

La decadenza dalla graduatoria di concorso per rinuncia all’assunzione è illegittima se non prevista dalla legge o dal bando di concorso come conseguenza alla stessa.


Tar Abruzzo, sez. I, sentenza 12 aprile 2022, n. 125 – Pres. Realfonzo, Est. Colagrande


Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti disponibili sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni.

A margine

Una candidata vincitrice di un concorso pubblico presso un Comune che rinuncia all’assunzione per sopraggiunte ed improrogabili esigenze familiari, propone ricorso contro il provvedimento del medesimo Comune che dispone la decadenza della stessa anche dalla graduatoria, e non solo dal diritto all’assunzione in seguito alla predetta rinuncia.

La sentenza

Il giudice ritiene il ricorso fondato evidenziando che, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000, “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione” e coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazione secondo i criteri stabiliti da Corte cost. 25 giugno 2020, n. 126 che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall’art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue.

Per quanto sopra è evidente che il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l’interesse della ricorrente perché fa conseguire, alla rinuncia all’assunzione, l’impedimento all’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria.

Si aggiunge, inoltre, che l’essere vincitore di concorso notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare con conseguente ulteriore pregiudizio dell’interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo curriculum.

Pertanto la misura assunta dal Comune è illegittima in quanto atipica, perché né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all’assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) l. n. 107/2015, che disciplina l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente secondo il quale: “La rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito”).

Nel caso in esame, il bando si limita a stabilire che “Il nominato che, in seguito a chiamata, dichiari per iscritto di rinunciare al posto, oppure, pur avendo accettato, non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all’assunzione”, non già dall’iscrizione nella graduatoria.

Pertanto, la decadenza dal diritto all’assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell’art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione rivolta dall’amministrazione al vincitore, conseguente all’inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio. La mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria.

Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso e non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere.

 


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